Il titolare di una sala giochi di Manta, in provincia di Cuneo, ha presentato un ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l’annullamento della Delibera comunale riguardante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” in forza della quale l’amministrazione comunale ha ordinato “la chiusura degli apparecchi da gioco, installati e presenti presso i locali siti in Manta”.
Il Tar del Piemonte ha ricordato che “il fatto che l’attività gestita dai ricorrenti sia “dedicata”, cioè contempli solo la presenza di apparecchiature VLT, non implica che le disposizioni della LRP n. 9/2016 (recante Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, peraltro medio tempore abrogata e sostituita dalla LRP n. 19/2021 le cui previsioni comunque, per quanto qui interessa, sono in linea con il testo previgente) e del regolamento comunale non siano ad essa applicabili”.
“Dalla lettura della DGC n. 36/2017, infine, emerge che il contenuto specifico del provvedimento è la rappresentazione planimetrica dei cd. luoghi sensibili previsti già nel regolamento approvato nel 2015. Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, non è stato aggiunto alcun ulteriore elenco di luoghi sensibili, rispetto alle previsioni del regolamento, ma sono solo elencati ed individuati cartograficamente i luoghi sensibili rientranti nelle definizioni dell’art.4 bis del regolamento comunale e dell’art. 5 della citata legge regionale (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente)”.
Sul punto il Collegio osserva, altresì, che “i ricorrenti si limitano a dedurre l’impossibilità di collocare sul territorio comunale apparecchi da gioco senza però fornire alcun elemento di prova a conforto di tale affermazione. Lamentano che la delibera n. 36/2017 individuerebbe intere vie e piazze come punti sensibili”.
“In realtà, dall’esame del testo e della planimetria allegata alla delibera, emerge che l’uso della toponomastica viaria sia solo lo strumento per individuare aree esterne di svago ed aggregazione e non per definire quali luoghi sensibili le aree corrispondenti. L’amministrazione comunale, di contro, fornisce elementi dai quali desumere che sul territorio comunale vi sono ulteriori spazi per la collocazione dell’attività commerciale di cui si controverte in luoghi compatibili (cfr. doc. n. 29 di parte resistente). Le delibere comunali impugnate, pertanto, non effettuano alcuno smisurato ampliamento dei luoghi sensibili come lamentato dai ricorrenti”.
Per questi motivi il Tar del Piemonte ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG