Decreto Milleproroghe: inammissibili emendamenti su gioco, dipendenze patologiche ed ippica

Le Commissioni Riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera sono impegnate nell’esame del DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In tale occasione sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti Bellucci (FdI) 4.89, che destina, a decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo; Bellucci 4.90, che finanzia, con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati in misura pari all’1,5 per cento dell’ammontare del Fondo stesso, le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche; Ascari (M5S) 12.012, che amplia la platea dei beneficiari del contributo previsto dalla legge di bilancio 2022 a favore degli impianti ippici; Nevi (FI) 1.155, che incrementa di una unità i posti di livello dirigenziale presso il MIPAAF disponendo la relativa copertura finanziaria a decorrere dal 2022;

ART. 1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Al fine di garantire l’attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decretolegge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022. 1-ter. Al fine di dare celere attuazione al comma 1-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 1.155. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. All’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « A decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo ». 4.89. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura pari all’1,5 per cento dell’ammontare del Fondo stesso. 4.90. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Ecco gli altri emendamenti sull’ippica presentati al testo:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l’anno 2020 in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione. 7.24. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l’anno 2020 in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione. * 9.41. Marco Di Maio (PD), Del Barba. * 9.92. Dal Moro (PD), Cenni. * 9.117. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall’anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall’anno 2022, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 18.15. Trancassini (FdI), Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente: Art. 18-bis. (Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche) 1. All’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 18.06. Marco Di Maio, Del Barba

cdn/AGIMEG