“Art. 58. Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Entro il limite di tre anni, quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell’articolo 47-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354”. E’ quanto si legge nella relazione illustrativa per lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonche´ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
“L’ultimo periodo del quarto comma stabilisce che il giudice, nella scelta tra le pene sostitutive, diverse dalla pena pecuniaria, tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’art. 94, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell’articolo 47 quater l. n. 354/1975. Si intende per tale via richiamare l’attenzione del giudice, pur a fronte della mancata inclusione dell’affidamento in prova ai servizi sociali tra le pene sostitutive, sulla possibilità e sull’opportunità di applicare pene sostitutive con finalità terapeutica, in vista delle esigenze di cura e di reinserimento sociale dei condannati affetti da disturbo da uso di alcol, di sostanze o da gioco d’azzardo (previsione, quest’ultima, innovativa anche rispetto all’ordinamento penitenziario e suggerita dalle più recenti acquisizioni scientifiche; cfr. il DSM-5), ovvero da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. In particolare, se il condannato presenta le predette condizioni di salute e intende intraprendere o proseguire un programma di recupero, il giudice può applicare, in luogo della pena detentiva (destinata ad essere ‘sostituita’ in sede di esecuzione da una misura alternativa, a distanza di molti mesi o anni), una pena sostitutiva il cui programma di trattamento contempli la sottoposizione ai programmi di cura e assistenza correlativi alle condizioni di salute. Nella scelta della pena sostitutiva da applicare il giudice deve tener conto, oltre che degli altri criteri indicati dall’art. 58, delle specifiche esigenze legate alle condizioni personali del condannato, contemperando le diverse esigenze in gioco, non ultime quelle di cura e tutela della salute dello stesso, con incidenza positiva sui tassi di recidiva e beneficio per la collettività. Le pene sostitutive, applicate dal giudice di cognizione ed immediatamente esecutive, dopo la definitività della sentenza, possono infatti consentire cure, assistenza e recupero sociale più immediato rispetto alle misure alternative alla detenzione, applicabili in sede di esecuzione dal tribunale di sorveglianza, non di rado a distanza di mesi o anni dall’istanza”, aggiunge.
“Art. 545 bis. Condanna a pena sostitutiva. 1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo ai sensi dell’articolo 545, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una o più delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e i termini fissati per il deposito della motivazione e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. 2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato. Il giudice può richiedere altresì all’ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall’articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell’udienza possono presentare memorie in cancelleria. 3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Diversamente conferma il dispositivo. In ogni caso, il giudice dà lettura del dispositivo ai sensi del primo comma dell’articolo 545. 4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Si applica il terzo comma dell’articolo 545”, continua.
“Il giudice può verificare i presupposti eventuali per disporre, con la pena sostitutiva ed a titolo di prescrizioni, percorsi terapeutici analoghi a quelli previsti dall’art. 94 DPR n. 309 del 1990. Anche questa previsione ha carattere innovativo, poiché in assenza di previsioni di affidamento in prova e meno ancora di affidamento in casi particolari, si è posto il problema non solo di non discriminare, ma anzi di favorire l’accesso alle pene sostitutive anche ai condannati affetti da dipendenze patologiche. Per coerenza, i soggetti legittimati a fornire la documentazione necessaria e il programma terapeutico sono gli stessi di quelli contemplati dall’art. 94 DPR n. 309 del 1990. Inoltre, alle dipendenze classiche da alcol o da sostanze, si è ritenuto di aggiungere la dipendenza patologica da gioco d’azzardo, che è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale e fa parte dei compiti dei Servizi territoriali per le dipendenze”, prosegue. cdn/AGIMEG