Un operatore di gioco ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Lazio e il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 30 c.p.a., derivanti dall’asserita illegittimità dell’art. 1, comma 10, lett. l), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, nella parte in cui ha espressamente previsto che “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”, in special modo nella parte in cui la chiusura forzata è stata imposta anche in sale gioco collocate nella parte di territorio nazionale classificato in zona gialla.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto la condotta (recte gli atti) della Amministrazione intimata legittima, in quanto improntata al criterio della massima prudenza e coerenti con i fini di politica sanitaria, con ciò giustificando pienamente la chiusura delle attività delle sale gioco in ossequio anche sulla scorta della giurisprudenza consolidata.
Ebbene, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, “non ricorrano, i presupposti richiesti dall’art. 2043 cc, a cominciare dall’elemento oggettivo, tenuto conto che non risulta anzitutto la fonte causativa del danno, individuata dal ricorrente nel decreto 14 gennaio 2021, che già la giurisprudenza, come evidenziato in narrativa, aveva ritenuto pienamente legittimo”. “Né la circostanza – prosegue il Consiglio di Stato – che sia stata disattesa l’analisi delle valutazioni scientifiche da parte dell’Autorità tecnica per giustificare la persistenza della chiusura delle sale da gioco, conduce poi a conclusioni distinte e diverse, posto che – in disparte la natura meramente cautelare dei provvedimenti invocati dalla ricorrente – la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, intervenuta a più riprese, sul sulla legittimità dei modelli di gestione della pandemia e del sistema delle fonti, nonché su altri rilevanti aspetti ha ritenuto pienamente legittime le restrizioni imposte dai relativi DPCM perché supportati dal pareri del CTS”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso e confermare gli atti impugnati. ac/AGIMEG