Consiglio di Stato: “Nessun effetto espulsivo per le attività di gioco con il distanziometro di Bolzano”

La provincia autonoma di Bolzano ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar di Bolzano che aveva stabilito che il provvedimento di cessazione di un’attività di giochi difettava di proporzionalità anche alla luce dell’effetto espulsivo del distanziometro provinciale.

Coi due motivi d’appello, la Provincia autonoma di Bolzano denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TRGA per avere ritenuto lesive le deliberazioni impugnate senza essersi reso conto che l’effetto decadenziale sarebbe conseguito direttamente ex lege.

“Come attestato dalla comunicazione d’avvio procedimento e dal provvedimento di decadenza impugnato – sottolinea il Consiglio di Stato -, l’effetto espulsivo-decadenziale, deduce l’amministrazione appellante, sarebbe scaturito esclusivamente dalla legge(-provvedimento) provinciale sui luoghi sensibili di cui al comma 1 dell’articolo 5/bis l.p. 13/1992 – norma, si sottolinea, giudicata legittima dal giudice delle leggi con sentenza 300/2011. Sicché le due deliberazioni giuntali impugnate, recanti l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili, non possederebbero alcun effetto dispositivo che ne giustifichi l’impugnazione e, di conseguenza, l’annullamento del provvedimento di decadenza”.

Il Consiglio di Stato ha precisato che “l’attività commerciale è situata in una zona urbana, fortemente antropizzata ad alta densità sociale, prossima – entro 300 mt. – ai luoghi sensibili espressamente considerati dalla legge provinciale, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla Provincia nel giudizio dinanzi al Tar (v. documentazione del 1/9/2016) e come non è confutato dalle difese di parte appellante.

L’art. 5 bis l.p. 13/1992 dispone infatti che “1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011”.

Sia la comunicazione d’avvio del procedimento che l’atto dichiarativo-ricognitivo della maturata decadenza danno conto che la cessazione dell’attività consegue ex lege dall’art. 5 bis l.p. 13/1992. Viceversa le deliberazioni impugnate – che sensi dell’art. 5 bis, comma 2, l.p.cit. hanno ad oggetto l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli presi in perspicua considerazione dal 1° comma – non hanno spiegato nel caso di specie alcun effetto giuridico autonomamente lesivo che ne giustifichi l’impugnazione.

Da cui l’irrilevanza nel giudizio di legittimità in esame dei vizi d’irragionevolezza, incongruità e mancanza di proporzionalità che secondo il TRGA hanno inficiato le due deliberazioni giuntali.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano e annullare la sentenza di primo grado. ac/AGIMEG