Consiglio di Stato conferma il diniego all’apertura di una nuova sala scommesse a Vibo Valentia: “Il distanziometro si applica anche a queste attività”

Il Consiglio di Stato, con sentenza della Terza Sezione, ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società operante nel settore del gioco pubblico, confermando il diniego della Questura di Vibo Valentia al rilascio della licenza per l’apertura di una sala scommesse.

La vicenda, avviata con la richiesta di autorizzazione ex art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), si è incentrata sul mancato rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come previsto dalla legge regionale della Calabria n. 9/2018 e successive modifiche. Secondo quanto stabilito, le sale da gioco e scommesse devono essere ubicate ad almeno 300 metri (o 500 metri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) da scuole, luoghi di culto e altre strutture ritenute a rischio per il contrasto alla ludopatia.

Consiglio di Stato

Il ricorrente, già rigettato in primo grado dal TAR Calabria, aveva contestato la decisione della Questura e la normativa regionale, sostenendo che i divieti relativi alle distanze dovessero essere applicati esclusivamente agli apparecchi da gioco con vincita in denaro (slot e videolottery), non alle sale scommesse. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le argomentazioni, ribadendo che il quadro normativo vigente conferisce alle Regioni il potere di regolamentare in maniera stringente le attività di gioco, compresa l’ubicazione delle sale scommesse, al fine di prevenire il gioco d’azzardo patologico.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso e confermare la validità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG