Scommesse, TAR Toscana sospende lo stop alla licenza di un punto vendita: resta l’obbligo di rimuovere le slot

Il TAR Toscana ha accolto in parte la richiesta cautelare urgente presentata contro il provvedimento della Questura di Livorno che aveva disposto la sospensione per dieci giorni della licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse ippiche e sportive.

La vicenda riguarda un punto vendita situato a Livorno. Con decreto del Questore era stata disposta la sospensione immediata della licenza e, nello stesso provvedimento, era stata ordinata anche la rimozione degli apparecchi da intrattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro presenti nel locale.

Il controllo della Guardia di Finanza

Il provvedimento della Questura era stato adottato dopo un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza il 24 giugno 2026.

Secondo quanto riportato nel decreto, all’interno del punto di raccolta erano state trovate undici slot machine. La Questura aveva inoltre richiamato il fatto che la licenza vieterebbe l’utilizzo di apparecchi e congegni da gioco e che il locale si troverebbe al di sotto delle distanze minime da luoghi sensibili.

La titolare ha quindi presentato ricorso al TAR, chiedendo la sospensione urgente del provvedimento.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Il TAR ha ritenuto che, nella comparazione degli interessi, vi fosse il rischio di un danno qualificato per la ricorrente. La sospensione della licenza avrebbe infatti prodotto effetti prima della trattazione collegiale, fissabile solo a settembre. Inoltre, il periodo di chiusura coincideva con una fase considerata particolarmente favorevole per l’attività di raccolta scommesse, anche per la conclusione dei Campionati mondiali di calcio.

Per questo motivo, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del decreto questorile nella parte in cui disponeva lo stop per dieci giorni della licenza.

Resta l’obbligo di rimuovere gli apparecchi

La decisione del TAR, però, non blocca tutto il provvedimento della Questura. Il Tribunale ha infatti precisato che l’interesse pubblico resta tutelato lasciando ferma l’intimazione a rimuovere gli apparecchi da intrattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro.

In sostanza, il punto scommesse può evitare, per ora, la sospensione della licenza, ma resta valido l’ordine di rimuovere le slot machine.

Il TAR ha fissato la camera di consiglio per il 3 settembre 2026. In quella sede sarà esaminata la domanda cautelare in forma collegiale, mentre resta impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso. mg/AGIMEG