La Commissione Tributaria della Calabria ha accolto il ricorso di un esercente presentato perchè l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omesso versamento IVA.
Secondo la Commissione l’attività di raccolta di scommesse svolta per conto di un bookmaker sito all’estero, nel caso specifico in un altro Stato dell’Unione Europea, e senza concessione statale in Italia è da intendersi esente da IVA. Questo perchè un collettore di scommesse in Italia agisce per conto di una società che ha sede in altro Stato dell’Unione e quindi tassata in quel Paese e quindi non può verificarsi una doppia imposizione. lp/AGIMEG