La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha riconosciuto la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, che ha richiesto il versamento dell’imposta unica di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998 per l’anno di imposta 2014 nei confronti di un titolare di Centro di elaborazione e trasmissione dati, in qualità di obbligato in solido con il bookmaker austriaco.
L’accertamento nasce da un Processo Verbale di Constatazione del 14 dicembre 2017 elevato dalla Guardia di Finanza di Bergamo nei confronti della società austriaca, all’esito di una verifica per gli anni 2012, 2013 e 2014 condotta senza alcuna partecipazione del contribuente, là dove i militari contestavano al bookmaker l’evasione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998 in relazione alla raccolta di scommesse effettuata su base fisica nello Stato italiano per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2014, recante i rilievi per l’imposta asseritamente dovuta per gli anni in questione dal bookmaker austriaco, in qualità di obbligato principale.
I giudici della CTP di Roma hanno osservato che l’atto controverso non è conforme al disposto dell’art. 7 della I. n. 212/2000. In particolare, si osserva che “non vi è alcuna considerazione della documentazione presentata, in data dal contribuente ove egli dava evidente prova dei movimenti bancari in favore della società austriaca per l’intera annualità 2014, di importo di gran lunga inferiore alla raccolta di scommesse imputata al CTD per il tramite dell’atto impugnato. In altri termini, l’Ufficio non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere la documentazione prodotta dal contribuente a seguito della notifica del PVC”.
Gli avvocati Vincenzo Maria Scarano e Francesco Odoardi, difensori del titolare del centro di elaborazione e trasmissione dati, commentano così la sentenza: “Un successo, assieme ad altre sentenze favorevoli dello stesso tenore, dal forte valore simbolico che tracciano la strada ad un orientamento giurisprudenziale che finalmente riconosce le ragioni dei titolari di CTD collegati a bookmaker esteri che si sono recapitare avvisi di accertamento per centinaia di migliaia di euro, senza che gli stessi siano stati direttamente coinvolti nella verifica, in violazione delle norme che tutelano i diritti del contribuente e nonostante poi l’effettiva movimentazione bancaria sia, nella stragrande maggioranza dei casi, di gran lunga inferiore alla effettiva raccolta di scommesse riferibile al CTD”. lp/AGIMEG