Calabria, novità per distanziometro e fasce orarie per le sale giochi: ecco il disegno di legge integrale

La commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa in Calabria è al lavoro sulla Proposta di Legge n.107/12^ di iniziativa dei Consiglieri G. Arruzzolo, G. Neri, S. Loizzo, G. Crino’, F. De Nisi, G. Graziano recante: “Modifica all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza)”.

Nel testo sono proposte anche delle modifiche riguardo la normativa sul gioco. Secondo la nuova proposta le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi dovranno essere stabilite da un’ordinanza sindacale. Viene eliminata anche la distinzione tra esercizi commerciali e sale per le distanze dai luoghi sensibili ed il distanziometro fissato a 300 metri dai luoghi sensibili.

“La presente proposta emendativa mira a modificare l’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9 recante: “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”.
Si ritiene opportuno intervenire per disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre che eliminare la distinzione tra esercizi commerciali e rivendite di genere per quanto riguarda l’aspetto delle distanze minime da osservare in relazione all’ambito dimensionale dei comuni.

Si fissa, inoltre, con l’intervento de quo, la stessa distanza tra tutte le categorie commerciali. Infine, si interviene per normare che le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 16 si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018. La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 2. L’articolo 3 reca la disposizione di entrata in vigore della legge”, si legge.

Il testo dovrà poi completare l’iter, fino ad arrivare alla discussione nel Consiglio Regionale.

Art. 1 (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto.
Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931. b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6” e le parole: “per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse.
c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6” d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”

Ecco il testo integrale. cdn/AGIMEG