Bingo, TAR Lazio e Consiglio di Stato: canoni di proroga tecnica da rideterminare. Si dovranno valutare i fatturati

Il contenzioso sulle concessioni del bingo in regime di proroga tecnica registra nuovi interventi della giustizia amministrativa. Il TAR Lazio ha accolto due ricorsi presentati da numerosi concessionari contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la nota ADM del 30 maggio 2023 e il precedente avviso del 4 maggio 2023 relativi alla proroga tecnica delle concessioni per il biennio 2023-2024. Parallelamente, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello di altri operatori del settore, annullando i dinieghi con cui ADM aveva respinto le richieste di sospensione o rideterminazione dei versamenti dovuti per la proroga delle concessioni.

I casi in questione

Le controversie riguardano il regime applicato ai concessionari del bingo con titoli ormai scaduti e ancora operativi in attesa delle nuove gare. Nel caso esaminato dal TAR Lazio, gli atti impugnati prevedevano la prosecuzione delle concessioni fino al 31 dicembre 2024 e il pagamento di un corrispettivo una tantum maggiorato del 15%. Con la nota del 30 maggio 2023, ADM aveva stabilito per ciascun concessionario un versamento complessivo di 181.125 euro, suddiviso in quattro rate tra luglio 2023 e giugno 2024.

Il Consiglio di Stato si è invece pronunciato sul canone mensile e successive modifiche, progressivamente aumentato fino a 7.500 euro al mese per ciascun concessionario. Gli operatori avevano contestato la sostenibilità economica del meccanismo, anche alla luce del mancato svolgimento delle gare per la riassegnazione delle concessioni.

Contrarietà al diritto europeo

Entrambi i giudici hanno richiamato il quadro delineato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 20 marzo 2025, relativa alla compatibilità con il diritto UE del regime italiano di proroga tecnica delle concessioni bingo. Secondo i principi affermati dalla Corte, le proroghe disposte dal legislatore italiano non risultano conformi quando comportano modifiche sostanziali delle concessioni senza una nuova procedura di gara.

Sulla base del principio di superiorità del diritto europeo, il TAR Lazio ha quindi disapplicato la normativa, nella parte in cui ha previsto la proroga tecnica onerosa e il relativo canone, annullando gli atti adottati da ADM. Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, chiarendo che la controversia non riguarda una mera questione patrimoniale, ma la legittimità della proroga e del canone imposto in applicazione della legge.

Anche il Consiglio di Stato ha affermato l’obbligo per ADM di disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione, nella parte in cui ha prorogato le concessioni e aumentato il canone senza nuova gara. Palazzo Spada ha però escluso che i concessionari possano ottenere la sospensione totale dei pagamenti: la disapplicazione non può operare a vantaggio esclusivo della parte privata, ma deve condurre a una revisione equilibrata dei rapporti.

I criteri per la rideterminazione di ADM

ADM dovrà quindi rideterminare gli importi dovuti dagli operatori, qualificati come indennità di occupazione, tenendo conto del fatturato effettivamente prodotto dai singoli concessionari e non applicando criteri rigidi, astratti e forfettari uguali per tutti. La valutazione dovrà considerare anche i vantaggi derivanti dalla prosecuzione dell’attività senza nuova gara e i sacrifici imposti agli operatori, tra cui il divieto di trasferimento dei locali.

Sia il TAR Lazio sia il Consiglio di Stato hanno chiarito che l’annullamento degli atti non elimina ogni obbligo di pagamento: l’esercizio del gioco durante il periodo di proroga ha prodotto ricavi e utilità per i concessionari, che restano tenuti a corrispondere un’indennità all’Erario. Tale indennità, però, dovrà essere definita da ADM attraverso una nuova istruttoria, anche con provvedimenti temporanei e provvisori in attesa della determinazione finale.

Resta fermo l’obbligo generale di procedere all’indizione delle gare per la riassegnazione delle concessioni. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la rideterminazione dei canoni serve a neutralizzare gli effetti economici sfavorevoli derivanti dall’illegittima modifica del rapporto concessorio senza nuova gara, e non a ristorare gli operatori dalle difficoltà economiche legate all’emergenza Covid-19.

In conclusione, il TAR Lazio ha annullato la nota ADM prot. 284334 del 30 maggio 2023 e l’avviso del 4 maggio 2023, mentre il Consiglio di Stato ha riformato la precedente decisione del TAR e annullato i dinieghi impugnati, respingendo però la richiesta di sospensione totale dei pagamenti. In entrambi i casi le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della complessità delle questioni esaminate. sm/AGIMEG