Il TAR Campania si è pronunciato su un ricorso presentato da un gestore di slot e vlt contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo alla cancellazione dall’elenco RIES (Registro degli operatori di apparecchi e terminali da intrattenimento).
L’amministrazione aveva avviato il procedimento con contestuale sospensione dall’elenco e disconnessione degli apparecchi, a seguito di una condanna penale ritenuta ostativa alla permanenza nel registro.
Il ricorrente ha impugnato gli atti chiedendone la sospensione urgente, sostenendo l’illegittimità del provvedimento e il grave danno economico derivante dall’impossibilità di proseguire l’attività. In una prima fase, la richiesta cautelare monocratica era già stata respinta per mancanza dei presupposti di estrema urgenza, rinviando la decisione al collegio.
La decisione del TAR
Il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda cautelare anche in sede collegiale, ritenendo che il ricorso non presenti, allo stato, sufficienti elementi di fondatezza.
Secondo i giudici, la condanna penale riportata dal ricorrente integra una causa ostativa espressamente prevista dalla normativa di settore, che impedisce l’iscrizione o la permanenza nell’elenco RIES. Inoltre, hanno evidenziato che, al momento dell’adozione del provvedimento, non risultava ancora concluso il procedimento di riabilitazione.
Il TAR ha inoltre rilevato che la controversia rientra nella materia dei monopoli nazionali e, per questo motivo, ha disposto la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla sezione IX, competente per le controversie in materia di monopoli nazionali (concessioni e rivendite, lotto, lotterie ed attività connesse).
Con questa decisione, resta efficace la sospensione e il procedimento di cancellazione dall’elenco RIES, in attesa della definizione del giudizio di merito. mg/AGIMEG










