Ecco il documento integrale con il parere dell’avvocatura generale della CGE sulla questione dei canoni del bingo. Di fatto, l’avvocatura generale suggerisce alla Corte di censurare la normativa italiana sui canoni bingo.
ECCO IL DOCUMENTO INTEGRALE
Bingo Corte di Giustizia UE Conclusioni Avvocato Generale
Le conclusioni dell’Avvocato Generale Laila Medina, presentate il 4 luglio 2024, riguardano le cause riunite da C-728/22 a C-730/22 e coinvolgono vari operatori del settore del Bingo in Italia contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Le questioni principali trattano la compatibilità del regime di “proroga tecnica onerosa” con la direttiva 2014/23 e l’articolo 49 TFUE.
Punti principali delle conclusioni:
- Applicabilità della direttiva 2014/23:
- La direttiva si applica alle concessioni di cui trattasi nei procedimenti principali poiché le condizioni dell’aggiudicazione iniziale sono state modificate in modo sostanziale attraverso il regime di “proroga tecnica” e le sue successive modifiche.
- Le concessioni prorogate in modo unilaterale costituiscono una modifica sostanziale, quindi la direttiva 2014/23 deve essere considerata applicabile.
- Rinegoziazione delle condizioni delle concessioni:
- Le amministrazioni aggiudicatrici devono avere il potere discrezionale di riconsiderare le condizioni delle concessioni in caso di eventi imprevedibili che incidano sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni stesse.
- La direttiva 2014/23 prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione se eventi imprevedibili lo giustificano.
- Ostacoli alla libertà di stabilimento:
- L’obbligo di aderire al regime di proroga tecnica e il pagamento di un canone mensile per poter partecipare a una futura gara sono considerati ostacoli alla libertà di stabilimento.
- Tali restrizioni possono rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento per operatori di altri Stati membri.
- Proporzionalità delle restrizioni:
- Le restrizioni devono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale e rispettare il principio di proporzionalità.
- La normativa italiana citata dal giudice del rinvio dovrebbe garantire la continuità del servizio, ma l’assenza di una chiara data di scadenza per la durata delle concessioni rende difficile invocare questa giustificazione.
- Impatto della pandemia di COVID-19:
- La pandemia di COVID-19 è considerata una circostanza imprevedibile che ha inciso sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni.
- La direttiva 2014/23 concede alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di valutare la necessità di rinegoziare le condizioni delle concessioni in tali circostanze.
In sintesi, le conclusioni dell’Avvocato Generale sostengono la necessità di flessibilità nella gestione delle concessioni pubbliche, soprattutto in caso di eventi imprevedibili, e criticano le restrizioni imposte dalla normativa italiana che potrebbero ostacolare la libertà di stabilimento e non rispettare il principio di proporzionalità.
sb/AGIMEG