Alfa, società operante a livello nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse, ha rivolto un’interpello all‘Agenzia delle Entrate per conoscere se i servizi erogati dai propri
Fornitori, in materia di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite
piattaforme informatiche, possano beneficiare del regime di esenzione IVA.
Nello specifico: “l’attività svolta dai Fornitori non si traduce in una mera fornitura di dati, bensì in un servizio informatico complesso che permette di: i) inserire sulla piattaforma di gioco di ALFA un vasto numero di eventi sportivi su cui scommettere; ii) procedere alla relativa gestione, determinando le rispettive quote da offrire al pubblico; iii) monitorare e aggiornare le singole giocate; iv) effettuare la refertazione degli esiti, al fine di individuare le puntate vincenti e perdenti. Le descritte funzioni sono svolte dalle piattaforme informatiche dei Fornitori che si interfacciano in tempo reale con quella di ALFA, al fine di erogare un servizio informatizzato che comprende tutte le principali attività previste per la gestione del prodotto scommesse”. ALFA ritiene che i servizi prestati nell’ambito dei contratti sottoscritti con i propri Fornitori siano da considerare esenti da IVA.
“Sebbene la fattispecie in esame abbia ad oggetto le operazioni relative all’esercizio delle scommesse, giova evidenziare che, come asserito dalla stessa società istante, i servizi resi dai Fornitori, tramite le relative piattaforme informatiche, nell’ambito della gestione delle scommesse sportive, presentano caratteristiche e funzionalità analoghe ai servizi forniti da terzi nell’ambito dell’esercizio del gioco a distanza (i.e. online), in quanto, al pari di questi, elaborano e definiscono i dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare all’evento su cui scommettere. Si è dell’avviso, che, analogamente a quanto chiarito in relazione alle operazioni relative all’esercizio dei giochi a distanza, possono essere ricomprese nell’ambito applicativo dell’ipotesi di esenzione in esame tutte le “attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi”. Ciò premesso sul piano dell’esegesi della specifica disposizione, tuttavia, l’individuazione dei servizi (prestati dai Fornitori della società istante) che, sul piano tecnico operativo, possano considerarsi funzionali e necessari alla complessiva gestione delle scommesse sportive offerte al pubblico (ivi incluse le fasi di accettazione, raccolta delle giocate e refertazione automatizzata degli eventi), presuppone un riscontro di circostanze fattuali il cui appuramento esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di risposta a dall’istituto dell’interpello. Sulla base del quadro normativo richiamato e tenendo conto della prassi esistente in materia (cfr. inter alia, risposta n. 583 del 14 dicembre 2020 e risposta n. 760 del 3 novembre 2021), spetterà, pertanto, alla società istante, appurare, sotto il profilo fattuale, quali siano, in concreto, i servizi resi dai Fornitori riconducibili tra le “operazioni relative all’esercizio delle scommesse” esenti da IVA”, ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate.
Qui l’interpello integrale e la risposta dell’Agenzia delle Entrate. cdn/AGIMEG