Alfa S.r.l, operatore nel settore dei giochi leciti con vincite in denaro e delle scommesse, ha rivolto un’interpello all’Agenzia delle Entrate riguardante l’esenzione IVA per i servizi resi da intermediari nell’ambito dell’attività di raccolta dei giochi pubblici.
Nello specifico, “il dubbio interpretativo riguarda il trattamento ai fini Iva e l’applicazione delle ritenute alla fonte del Corrispettivo Rinnovi e del Corrispettivo Performance, nonché il trattamento ai fini Iva della penale per l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti a) e b) dell’articolo … degli Accordi e dell’indennità di risoluzione anticipata del Contratto di commercializzazione. In particolare, per quanto attiene al Corrispettivo Rinnovi e al Corrispettivo Performance la società chiede se, ai fini IVA, possa trovare applicazione il regime di esenzione previsto dai punti 6) e 9) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, poiché il Corrispettivo Rinnovi remunera non solo l’attività diretta ad ottenere la sottoscrizione dell’Addendum e del Precontratto, ma anche la garanzia che tutti i Punti Vendita non esercitino la facoltà di recesso ad essi riconosciuta dal Contratto di commercializzazione e adempiano gli obblighi assunti con la sottoscrizione del suddetto contratto e che, pertanto, non si verifichi una delle cause di risoluzione anticipata del Contratto di commercializzazione, la società chiede, in subordine, se la suddetta garanzia possa considerarsi una prestazione accessoria, ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a quella di intermediazione diretta alla stipula dell’Addendum e del Precontratto e, quindi, soggetta allo stesso regime di esenzione, oppure se si tratti di una prestazione autonoma. Qualora si reputi che la suddetta garanzia sia una prestazione autonoma, la società chiede se alla parte di corrispettivo ad essa riferibile possa trovare applicazione il regime di esenzione previsto dal punto 1) o dal punto 2) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi sottolineato che “l’individuazione del regime IVA
“Si ritiene che, nel caso in esame, la garanzia del mantenimento del rapporto (con i Punti Vendita delle Sottoreti) per tutta la durata della nuova concessione non configuri un’autonoma prestazione rispetto al servizio di “intermediazione” nella conclusione dei contratti con i Punti Vendita reso dai Procacciatori. In tal senso, detta garanzia non persegue un fine a sé stante, bensì costituisce un mezzo per “fruire al meglio” del servizio principale di intermediazione ovvero un completamento/integrazione di detto servizio. Infatti, come affermato dalla stessa società istante, Alfa ha interesse non soltanto alla conclusione del rinnovo contrattuale con i Punti Vendita delle tre Sottoreti dei Procacciatori, ma anche al mantenimento del rapporto con gli stessi per tutta la durata della nuova concessione. Tale garanzia, pertanto, costituisce uno degli elementi di cui si compone la prestazione “complessa” di intermediazione resa dai Procacciatori, il cui regime fiscale, ai fini IVA, deve essere individuato dalla società istante, nei termini anzidetti, verificando se, sotto il profilo fattuale, tale prestazione, unitariamente considerata, sia riconducibile tra le attività “necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta delle giocate a distanza” esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”, ha aggiunto.
Per quanto riguarda la rilevanza agli effetti dell’IVA della penale per l’inadempimento degli obblighi degli Accordi e dell’indennità di risoluzione anticipata del Contratto di commercializzazione, “Avendo riguardo al caso in esame, ai fini della corretta qualificazione, ai fini IVA, delle somme in questione, assumono rilievo le previsioni contrattuali dell’accordo integrativo al contratto di mandato per l’individuazione di punti di vendita stipulato con i Procacciatori”. “Tenendo conto delle citate previsioni contrattuali, si è dell’avviso che le somme che i Procacciatori sono tenuti a corrispondere alla società istante a titolo di penale per l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti a) e b) dell’articolo … degli Accordi e l’indennità di risoluzione anticipata del Contratto di commercializzazione non costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvano a una funzione risarcitoria, in quanto tali somme sono dovute allorché si verifichi una violazione degli impegni contrattuali assunti da ciascun Procacciatore con la sottoscrizione degli Accordi. Depone in tal senso, altresì, la previsione contrattuale di cui al punto … in base alla quale l’obbligo di pagare la penale e l’indennità di risoluzione anticipata del Contratto di commercializzazione non è risolutivamente condizionato al raggiungimento di determinate performance da parte della Sottorete (“gestita” dal Procacciatore). In altri termini, da tali previsioni contrattuali emerge che si tratta di somme che non sono connesse, in termini di corrispettivo, alla prestazione resa dai Procacciatori, in quanto, ricorrendone i presupposti previsti dal punto … dell’Accordo (vale a dire, una volta verificatesi le violazioni degli impegni contrattuali ivi previste), l’obbligo di pagare di tali somme a favore della società istante sussiste a prescindere dal raggiungimento di determinati obiettivi di performance da parte del Procacciatore. Conseguentemente, dette somme devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo. Per quanto concerne il dubbio interpretativo in merito l’applicabilità o meno della ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 all’atto del pagamento ai Procacciatori dei corrispettivi stabiliti negli Accordi ( Corrispettivo Rinnovi e Corrispettivo Performance)”, “on riferimento alla fattispecie in esame, dallo schema di Accordo prodotto dall’ Istante, che regolerà i rapporti fra quest’ultima e ciascun Procacciatore, emerge che le condizioni contrattuali ivi contemplate sono riconducibili alla figura negoziale del procacciamento di affari”, ha continuato.
“La giurisprudenza più recente ha puntualizzato che l’attività del procacciatore di affari si concreta nello svolgimento di un’attività di intermediazione volta a favorire la conclusione di un affare, anche se il procacciatore interviene su incarico di una sola parte, dalla quale potrà pretendere il pagamento del compenso. Pertanto, a differenza del contratto di mandato, con il quale una parte si obbliga al compimento di uno o più atti giuridici in favore dell’altra e che consiste quindi nell’ attuazione di un affare, il negozio giuridico del procacciamento di affari richiede un’attività di intermediazione fra il preponente e il terzo finalizzata alla conclusione di un affare fra questi ultimi. Nel caso di specie, lo schema di Accordo che regolerà i rapporti fra l’Istante e ciascun Procacciatore prevede, fra l’altro, che il Procacciatore si obblighi nei confronti dell’Istante a ottenere la sottoscrizione, da parte di tutti i negozi di gioco appartenenti alla Sottorete, dell’Addendum e del Precontratto, e a garantire che tutti i negozi di gioco non esercitino la facoltà di recesso ad essi riconosciuta dai contratti già in essere. Tali previsioni contrattuali mettono in evidenza che il Procacciatore dovrà attivarsi non già per dare esecuzione ai precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra l’ Istante e i negozi di gioco appartenenti alla Sottorete, bensì per garantire all’Istante che i negozi di gioco non recedano dal precedente contratto e addivengano alla stipula di nuovi contratti (l’Addendum e il Precontratto) che prevedono condizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle stabilite dai contratti già in essere. Pertanto, dovendo il Procacciatore, nell’interesse dell’Istante, svolgere una attività di intermediazione finalizzata alla raccolta di nuove proposte di contratto, sia pure fra le medesime parti contrattuali (l’Istante e i negozi di gioco appartenenti alla Sottorete), si ritiene che il Corrispettivo Rinnovi e il Corrispettivo Performance che l’ Istante dovrà corrispondere ai Procacciatori debba essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dal citato articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo le modalità ivi stabilite”, ha concluso.
Qui il documento integrale. cdn/AGIMEG









