“Il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi” non rappresenta un abuso di posizione dominante, e pertanto “non è di per sé incompatibile” con il diritto comunitario. E’ quanto ha scritto il Tribunale dell’Unione Europea nell’ordinanza – pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale – con cui ha respinto il ricorso di StanleyBet contro il monopolio greco sulle videolottery. La vicenda ha inizio nel 2012 quando il bookmaker anglomaltese – con una denuncia – aveva chiesto alla Commissione Europea di intervenire nei confronti della Grecia, dopo che all’Opap era stata riconosciuta una licenza unica per l’istallazione di 35.000 videolottery. Per il bookmaker, in pratica, questa decisione si sarebbe tradotta in un abuso di posizione dominante. Nel dicembre del 2012 la Commissione respinse la denuncia spiegando che per adottare delle misure fosse necessario individuare un comportamento – reale o potenziale – contrario alla concorrenza; nel caso sollevato da Stanley invece non era possibile ravvisare alcun abuso commesso dall’Opap. Stanley si è quindi rivolta al Tribunale dell’UE, ma quest’ultimo ha confermato l’orientamento della Commissione. Il Tribunale ha puntualizzato infatti che la denuncia di Stanley è incentrata sugli “effetti anticoncorrenziali della legge sul gioco e è quindi essenzialmente diretta contro la Repubblica ellenica”; mentre il bookmaker anglo-maltese “non ha identificato alcun comportamento autonomo dell’Opap” in grado di tradursi in un abuso di posizione dominante. In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, invece, si ha una violazione del diritto dell’UE quando “l’impresa in questione è indotta, col mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante (…) o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere”. rg/AGIMEG