Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, adottato per contenere gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti, introduce anche nuove disposizioni fiscali riguardanti il settore del gioco legale.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2026 ed è entrato in vigore oggi, 27 agosto 2026. Le misure sul gioco sono contenute nell’articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie e fiscali.
Sponsorizzazioni e contratti analoghi: cosa stabilisce il decreto
Il comma 4 dell’articolo 3 stabilisce che le spese richiamate dall’articolo 9 del Decreto Dignità, sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni informative sul gioco oppure servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il testo del decreto dispone:
“Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
La stessa disposizione viene inserita anche nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
Investimenti dei concessionari considerati spese di rappresentanza
Il decreto interviene inoltre sul trattamento fiscale degli investimenti indicati dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Per i concessionari individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo, tali investimenti vengono considerati in ogni caso spese di rappresentanza. La disposizione viene introdotta sia nell’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi del 1986 sia nell’articolo 117 del nuovo Testo unico del 2026.
Applicazione dal periodo d’imposta 2026
Il comma 6 precisa che le disposizioni fiscali contenute nei commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà inoltre adottare ogni anno un decreto per accertare le maggiori entrate prodotte dalle nuove disposizioni. Le somme accertate saranno destinate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il decreto-legge dovrà ora essere presentato alle Camere e convertito in legge entro 60 giorni. Durante l’iter parlamentare il testo potrà essere modificato.
Le misure
L’articolo 3 del decreto introduce due novità sulla deducibilità dei costi per le imprese del settore del gioco legale, applicabili alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
La prima – secondo quanto riporta Fiscoetasse – riguarda gli investimenti che i concessionari di gioco sono tenuti a effettuare ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41: il decreto stabilisce che questi investimenti si considerano sempre spese di rappresentanza.
La seconda riguarda invece le spese di sponsorizzazione: quelle sostenute da soggetti riconducibili, anche indirettamente, agli operatori di gioco legale che offrono servizi informativi sul gioco o di comparazione di quote e offerte, non sono più deducibili ai fini IRES e IRAP. La norma richiama le spese di sponsorizzazione disciplinate dall’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, e trova doppio riferimento normativo: nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto, per il TUIR attualmente in vigore, e in un nuovo comma 2-ter dell’articolo 117 del nuovo TUIR.
Le maggiori entrate generate da queste due misure saranno accertate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e confluiranno nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307), che lo stesso articolo 3 rafforza fin da subito con 2,6 milioni di euro per il 2026 e 25,4 milioni per il 2027.
sb/AGIMEG










