Nuove misure fiscali gioco legale, avv. Giacobbe ad Agimeg: “Cambiate le regole e violato il principio di affidamento a neanche un anno dal rilascio delle licenze”

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, adottato per contenere gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti. Come anticipato da Agimeg, il documento introduce anche nuove disposizioni fiscali riguardanti il settore del gioco legale.

In particolare, le misure sul gioco sono contenute nell’articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie e fiscali. A tal proposito, l’avvocato Luca Giacobbe ha rilasciato un commento ad Agimeg.

La norma di recente introdotta merita attenzione ed è a mio avviso fortemente criticabile perché interviene in maniera significativa sul trattamento fiscale di alcuni costi sostenuti dagli operatori del gioco legale e, in particolare, dai concessionari del gioco online”, le sue parole.

Il primo intervento riguarda gli investimenti previsti dall’art. 15, commi 2 e 3, del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41. Si tratta, tra l’altro, delle somme che il concessionario è obbligato a destinare annualmente a campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile e di prevenzione del gioco patologico – prosegue l’avvocato GiacobbeLa nuova disposizione stabilisce che tali costi debbano essere considerati “in ogni caso” spese di rappresentanza”.

La conseguenza concreta è importante: non significa che tali spese diventino totalmente indeducibili, ma che la loro deducibilità viene sottoposta ai limiti quantitativi previsti per le spese di rappresentanza. In base all’art. 108, comma 2, TUIR, infatti, queste sono deducibili entro un plafond determinato in funzione dei ricavi dell’impresa: 1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% sulla parte compresa tra 10 e 50 milioni e 0,4% sulla parte eccedente 50 milioni”.

In altri termini – prosegue Luca Giacobbe ad Agimeg – una spesa che il concessionario è obbligato per legge a sostenere viene fatta concorrere con le ordinarie spese di rappresentanza al medesimo plafond fiscale. Superato tale limite, il costo non è deducibile. La scelta appare discutibile perché una campagna obbligatoria di gioco responsabile difficilmente può essere considerata, nella sostanza, una normale spesa sostenuta per finalità promozionali o di rappresentanza dell’impresa. È piuttosto un costo regolatorio necessario per poter esercitare l’attività in concessione”.

“Il secondo intervento è ancora più incisivo. Le spese relative a sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali, sostenute nei casi indicati dalla nuova disposizione con riferimento a soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori del gioco che svolgono attività informativa o di comparazione di quote e offerte, diventano integralmente indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP”.

L’avvocato Giacobbe precisa: “Occorre però sottolineare che questa disposizione ha natura fiscale: non introduce automaticamente un nuovo divieto di pubblicità e non può essere confusa con il divieto previsto dall’art. 9 del D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità. Un’attività informativa eventualmente lecita ai sensi di tale disciplina non diventa per questo illecita: semplicemente, ricorrendo i presupposti della nuova norma, il relativo costo non è fiscalmente deducibile”.

La disposizione presenta inoltre alcuni problemi interpretativi. Espressioni quali “soggetti riconducibili direttamente o indirettamente” e “analoghe tipologie contrattuali” sono estremamente ampie e non consentono di individuare con sufficiente precisione il perimetro dei soggetti e dei rapporti contrattuali interessati – fa notare GiacobbeL’obiettivo che mi pare piuttosto chiaro è di estendere la norma a tutti coloro i quali appartengano allo stesso gruppo del concessionario online o abbiano rapporti di collaborazione e che svolgono attività informativa o comparativa riferita alle piattaforma di gioco. Un esempio: il concessionario A è titolare della piattaforma di gioco scommettiamo.it e la società B (appartenente allo stesso gruppo di A o in rapporti di collaborazione con A) è titolare del sito scommettiamo.info o scommettiamo.sport”.

“Ma la criticità maggiore riguarda, a mio avviso, l’affidamento dei concessionari che hanno appena partecipato alla gara per le nuove concessioni online. Il d.lgs. 41/2024, sulla cui base è stata indetta la gara, contiene infatti una precisa garanzia di stabilità. L’art. 4, comma 3, riconosce espressamente il principio di stabilità delle regole della concessione, anche con riferimento alla disciplina fiscale, proprio al fine di tutelare l’affidamento del concessionario rispetto al piano degli investimenti assunto al momento dell’acquisizione della concessione”, prosegue il legale.

Gazzetta Ufficiale

“Ancora più esplicito è l’art. 5, comma 3, secondo il quale, durante la concessione, gli obblighi e i diritti del concessionario, compreso il canone e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione”.

“Il punto è quindi molto semplice: gli operatori hanno partecipato a una gara, hanno formulato i propri piani economici e hanno sostenuto un rilevante costo per ottenere la concessione facendo affidamento su un quadro normativo nel quale lo stesso legislatore garantiva espressamente la stabilità delle condizioni economiche e fiscali. A distanza di pochissimo tempo, viene modificato il trattamento fiscale proprio di alcuni costi direttamente collegati alla concessione e, nel caso delle campagne di gioco responsabile, di costi che lo stesso d.lgs. 41/2024 obbliga il concessionario a sostenere”.

L’avvocato Giacobbe non ha dubbi: “La sequenza appare quindi paradossale: lo Stato impone una spesa, garantisce la stabilità delle condizioni fiscali sulla cui base viene assegnata la concessione e, dopo l’aggiudicazione, modifica il trattamento fiscale di quella stessa spesa. A ciò si aggiunge il problema temporale. Il comma 6 prevede infatti l’applicazione delle nuove disposizioni alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, dal 1° gennaio 2026, nonostante la disposizione sia stata introdotta soltanto nel corso del 2026. Si pone pertanto anche un tema di affidamento e di incidenza della nuova disciplina su costi già sostenuti prima della sua entrata in vigore”.

“In conclusione, non siamo soltanto di fronte a una misura fiscale sfavorevole per il settore. La norma pone almeno tre questioni giuridiche rilevanti: 1.⁠ ⁠la ragionevolezza della qualificazione come spesa di rappresentanza di un costo obbligatorio imposto dalla regolazione del gioco; 2.⁠ ⁠la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento rispetto alla modifica delle condizioni economiche e fiscali sulla cui base gli operatori hanno partecipato alla gara, alla luce degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 41/2024; 3.⁠ ⁠l’applicazione della nuova disciplina all’intero periodo d’imposta 2026, con possibili profili problematici rispetto ai principi di irretroattività, affidamento e capacità contributiva, anche alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000”.

In definitiva – conclude quindi l’avvocato Luca Giacobbeil punto centrale è che non si può valutare questa disposizione come una normale modifica fiscale di carattere generale. Il Governo ha deciso di intervenire con decretazione d’urgenza – strumento che andrebbe usato con moderazione e nei casi di effettiva necessità ed urgenza – su un settore regolato attraverso concessioni appena messe a gara, rispetto alle quali il legislatore aveva espressamente”. lb/AGIMEG