Il titolare di una sala bingo ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della determinazione adottata da Roma Capitale con la quale è stata disposta la sospensione per la durata di cinque giorni del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS.
Il tribunale ha precisato che “l’Ordinanza Sindacale n. 111 del 26.06.2018 prevede che l’applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniaria) e accessorie (sospensione dell’attività) stabilite per la violazione delle sue disposizioni debba avvenire nel rispetto dei “principi” recati dalla legge n. 689/1981 che contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L’art. 20 della legge n. 689/1981 prescrive, in particolare, che “le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”.
“Nel caso di specie, la ricorrente – difesa dallo studio legale Giacobbe, Tariciotti e Associati – ha provveduto al pagamento della prima sanzione amministrativa pecuniaria senza sollevare contestazioni nei termini di legge. La prima sanzione è divenuta pertanto definitiva.
Al contrario, rispetto alla seconda sanzione amministrativa pecuniaria la ricorrente, una volta ricevuto il (secondo) verbale di accertamento n. 00010929066/2022, ha trasmesso in data 21 febbraio 2023 – come peraltro previsto nelle “avvertenze” al medesimo verbale – i propri “scritti difensivi” al fine di dimostrare l’illegittimità di quanto accertato.
Nonostante la trasmissione delle osservazioni difensive l’amministrazione non ha adottato il provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1990 – che peraltro potrebbe essere per giunta impugnato dall’interessato – ma ha disposto (dopo due giorni dalla trasmissione delle osservazioni) la sanzione accessoria.
Ne consegue che il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività commerciale è illegittimo in quanto è stata adottato prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione commessa nel medesimo anno solare (2022) violando in tal modo la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 della legge n. 689/1990″.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del titolare della sala bingo ritenendo fondate le motivazioni che hanno spinto l’esercente a presentare l’appello contro il provvedimento adottato da Roma Capitale. ac/AGIMEG