Da ieri, 1° gennaio 2024, i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023.
“Avuta presente la possibilità per i destinatari di ascrivere l’operatività segnalata a determinati “fenomeni”, si riporta in allegato l’elenco aggiornato dei codici che, a partire dal 1° febbraio 2024, possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione. A fianco di ciascun codice è indicato il relativo fenomeno e i principali riferimenti che concorrono a definirlo tratti dagli indicatori di anomalia, da modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali ovvero da altre Comunicazioni della UIF su contesti di
rilievo per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, comunica la UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.
“I predetti riferimenti non sono esaustivi e i destinatari possono valorizzare uno o più codici quando ritengono integrato il relativo fenomeno, anche sulla base di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate in allegato. Con particolare riguardo ai codici G01 e P12 riferiti, rispettivamente, all’operatività anomala inerente a giochi e scommesse nonché a crypto-assets, si fa presente che i corrispondenti fenomeni possono essere utilizzati anche da destinatari diversi dai prestatori di servizi di gioco e in valute virtuali che comunque rilevino operatività sospette riferibili ai predetti comparti. Quanto al codice C00 relativo all’utilizzo anomalo di carte di pagamento, per il quale è richiamato l’indicatore 15 del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, si precisa che lo stesso deve essere valorizzato esclusivamente nel caso di operatività ritenuta sospetta avente a oggetto la movimentazione di carte di pagamento di qualsiasi tipologia. La valorizzazione del predetto codice è condizione necessaria per il caricamento del file “.csv” previsto per le segnalazioni di operazioni sospette in argomento”, conclude.
cdn/AGIMEG