UIF, prevenzione fenomeni criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR: importante impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in pagamenti per giochi e scommesse

L’individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l’efficacia degli interventi pubblici. Su questo l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha posto l’attenzione in un comunicato.

“Si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell’attività di collaborazione attiva. (…) Dal punto di vista oggettivo possono emergere ipotesi di assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l’ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa8 non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero l’assenza di movimentazione finanziaria correlabile all’esecuzione di lavori o forniture. In caso di cessioni di crediti che – in particolare prima delle recenti modifiche normative (cfr. infra) – sono state realizzate in sequenza, si richiama l’attenzione sul contenuto del contratto in base al quale è stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo. Assume inoltre rilievo la circostanza che, in fase di monitoraggio del rapporto, emerga l’impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: i) bonifici verso l’estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l’accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell’ordinante dei bonifici9 o con causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; ii) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; iii) pagamenti per giochi e scommesse; v) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d’arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi”, sottolinea la UIF. cdn/AGIMEG