UIF: tutte le norme antiriciclaggio nel settore del gioco e delle scommesse

A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, è stato pubblicato un volume che presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

“Si tratta di una ulteriore evoluzione del sistema di prevenzione che ha visto, nel corso degli oltre trenta anni di vigenza della relativa regolamentazione, la graduale e progressiva estensione della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio: dagli intermediari bancari e finanziari alle diverse tipologie di professionisti, agli operatori del settore dei giochi e alle altre molteplici categorie di soggetti che svolgono attività suscettibili di essere strumentalizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo anche nelle forme più innovative come, da ultimo, quelle adottate dagli operatori in valute virtuali”, si legge nel testo.

“L’ambito soggettivo di applicazione includeva originariamente gli “enti creditizi”, ovvero banche, “enti finanziari”, imprese di assicurazione, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo che commercializzano le proprie azioni o quote. L’art. 2-bis, inserito dalla direttiva 2001/97/CE, aggiunse categorie di soggetti esercenti attività non finanziarie (in particolare liberi professionisti e case da gioco) ai quali estendere i presìdi in virtù dell’esposizione a rischi nei rispettivi settori. Per gli avvocati e gli altri professionisti “legali” l’applicazione degli obblighi è scriminata in base al tipo dell’attività svolta91. L’ambito di applicazione era completato dal riferimento alla necessità per gli Stati membri di estendere la disciplina nazionale, in tutto o in parte, a ulteriori imprese e professionisti esercenti “attività suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio” (secondo la valutazione di ciascun Paese)”, aggiunge.

“Le amministrazioni interessate non sono puntualmente individuate ma vengono richiamate in diverse norme e astrattamente indicate come titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi. Per le esclusive finalità di cui al D.lgs. 231/2007, sono considerate tali il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, e il Ministero dello sviluppo economico (MISE), quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell’albo di cui all’art. 106 TUB. Tra le amministrazioni interessate è compresa, per il suo ruolo di supervisione nel settore del gioco, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Pur non ricevendo dal D.lgs. 231/2007 la qualifica di “Autorità di vigilanza di settore”, l’ADM è infatti titolare di poteri di controllo e competente al rilascio di concessioni e autorizzazioni ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore. All’ADM sono poi attribuite funzioni di regolamentazione, indirizzo, coordinamento e controllo attraverso: l’elaborazione di standard tecnici, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal CSF; l’emanazione, previa presentazione al CSF, di linee guida ad ausilio dei concessionari, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo volti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; la verifica dell’osservanza da parte dei concessionari degli adempimenti previsti a loro carico; il riscontro dell’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco; l’adozione di protocolli d’intesa con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco. In assenza di una normativa antiriciclaggio specifica, per i soggetti non sottoposti al controllo delle Autorità di vigilanza, un ruolo significativo è svolto anche da iniziative di autoregolamentazione (es. linee guida) promosse dalle associazioni di categoria per i rispettivi settori di attività. In tal senso si richiama, ad esempio, la “Guida all’Antiriciclaggio” elaborata dall’UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) che ha disciplinato alcuni profili applicativi degli obblighi antiriciclaggio per le società di recupero crediti”, prosegue.

Il NSPV e la DIA accertano e contestano (ovvero trasmettono alle Autorità di vigilanza di settore) le violazioni degli obblighi antiriciclaggio riscontrate nell’esercizio dei propri compiti. È inoltre espressamente specificato che i “dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte […] sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti”. Il medesimo NSPV ha inoltre poteri specifici di controllo con riguardo ai soggetti convenzionati e agenti di cui all’art. 1, comma 2, lett. nn), del D.lgs. 231/2007365, e ai distributori ed esercenti di gioco di cui si avvalgono i prestatori di servizi di gioco ai sensi dell’art. 3, comma 6, dello stesso decreto”, sottolinea.

“Sono state finora pubblicate tre relazioni sulla valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: la prima nel giugno del 2017, la seconda nel luglio del 2019 e la terza nell’ottobre 2022. In quest’ultima – alla luce della revisione del quadro giuridico dell’Unione in materia di AML/CFT, degli effetti della pandemia COVID-19 e delle sanzioni imposte a Russia e Bielorussia – sono stati valutati nuovamente tutti i settori trattati dagli esercizi precedenti e sono state aggiornate le informazioni contenute nella relazione del 2019. Per i settori o i prodotti in cui sono stati rilevati mutamenti rilevanti, la valutazione ha comportato un ricalcolo dei livelli di rischio (ad esempio, le criptoattività e il gioco d’azzardo online, due settori in cui il rischio oggi è più elevato). A livello nazionale l’analisi e la valutazione dei rischi ML/TF è richiesta a ciascuno Stato membro, che è chiamato a designare un’Autorità o a istituire un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi individuati. L’assessment nazionale è utilizzato per migliorare il sistema AML/CFT, in particolare indicando i settori in cui i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare. Sono precisati i settori o le aree di minore o maggiore rischio anche al fine di agevolare la distribuzione e la definizione delle risorse da destinare al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati. Ciascuno Stato membro è tenuto, inoltre, a redigere una relazione sulla struttura istituzionale e sulle principali procedure del proprio sistema di prevenzione nonché sulle attività e sulle risorse nazionali destinate al contrasto dei predetti fenomeni criminali463. In Italia, in attuazione della Raccomandazione n. 1 del GAFI, il primo risk assessment a livello nazionale è stato realizzato in via sperimentale nel 2014 dalle Autorità partecipanti al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) e con i contributi ricevuti da amministrazioni ed esperti del settore. Le minacce per l’economia nazionale sono state giudicate molto significative, anche in relazione alla gravità delle condotte che producono proventi da riciclare (corruzione; reati fallimentari, societari e fiscali; usura; criminalità organizzata dedita ad attività di narcotraffico; gioco d’azzardo; gestione del traffico illecito di rifiuti; sfruttamento sessuale; traffico di esseri umani). Sono state considerate le incidenze negative derivanti dall’utilizzo del contante e dall’economia sommersa; anche per il finanziamento del terrorismo, il rischio è stato reputato abbastanza significativo”, continua.

“Nel corso degli anni le modalità di compilazione della SOS si sono evolute per tenere conto delle caratteristiche dell’operatività di alcuni soggetti obbligati (operatori dei comparti dei money transfer, delle carte di pagamento, dei giochi o delle valute virtuali). Per tali categorie di utenti, le cui segnalazioni sono tipicamente caratterizzate da un elevato numero di elementi, sono stati introdotti strumenti di ausilio alla compilazione per caricare automaticamente sul Portale dati presenti in file in un formato .csv estratti direttamente dai propri sistemi gestionali, riducendo così l’onere di digitazione e inserendo in un modello segnaletico piuttosto rigido un grado di flessibilità che rende possibile accogliere le segnalazioni che dovessero provenire da segnalanti attivi in settori innovativi”, aggiunge.

“Il primo schema è stato diffuso dall’UIF il 24 settembre 2009, riprendendo le indicazioni fornite nel 2003 dall’Ufficio Italiano dei Cambi, allo scopo di richiamare l’attenzione sull’evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, maggiormente esposti a influenze criminali e al rischio di ricevere illegali erogazioni di finanziamento. Il monitoraggio del rischio di riciclaggio che può derivare dalla diffusione di fenomeni usurari è stato poi costantemente monitorato dall’UIF, che ha pubblicato un nuovo schema in tema di usura in data 9 agosto 2011. Ulteriori schemi hanno riguardato i c.d. conti dedicati (13 ottobre 2009)641, le frodi informatiche (5 febbraio 2010), l’abuso di finanziamenti pubblici (8 luglio 2010), le frodi nell’attività di leasing (17 gennaio 2011), il rischio di frodi nell’attività di factoring (16 marzo 2012), il settore dei giochi e delle scommesse (11 aprile 2013), l’anomalo utilizzo di trust (2 dicembre 2013), l’operatività con carte di pagamento (18 febbraio 2014)642, l’operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare (1° agosto 2016) e, da ultimo, gli illeciti fiscali (10 novembre 2020), realizzando in questo caso un focus specifico sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi e un intervento di aggiornamento delle precedenti comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni”, aggiunge.

“Anche nel settore dei giochi e delle scommesse, l’analisi aggregata può caratterizzarsi tramite l’elaborazione di indicatori di rischio riferiti ai soggetti, ad esempio, sulla base dell’ammontare delle operazioni, del profilo soggettivo, della ricorrenza di segnalazioni e di fattispecie di anomalia segnalate, e alle eventuali “reti” di giocatori che possano emergere ad esempio nell’ambito di operazioni di gioco “collusive” (gioco online). Analogamente al settore dei money transfer, è possibile identificare, nel caso di gioco fisico, le sale da gioco più rischiose, sulla base della frequenza delle anomalie ovvero di altre circostanze che possano essere espressione di irregolarità, come ad esempio legami familiari o finanziari tra i gestori delle sale e i giocatori”, continua.

“Il quadro sanzionatorio è infine completato dalle disposizioni rivolte ai distributori ed esercenti nel comparto del gioco per l’inosservanza degli adempimenti posti a loro carico nei confronti degli operatori di gioco che svolgono l’attività su concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che sono, in quanto tali, destinatari degli obblighi antiriciclaggio”, aggiunge.

“Al MEF sono altresì attribuite le competenze sanzionatorie per le violazioni commesse da soggetti convenzionati e agenti (art. 61), da distributori ed esercenti nel comparto del gioco (art. 64), nonché nei casi di violazioni del Titolo III del decreto antiriciclaggio in materia di limiti all’utilizzo del contante, di titoli al portatore, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonima, nonché ogni altra sanzione amministrativa non espressamente attribuita alla potestà sanzionatoria di altra Autorità o organismo”, prosegue.

“I decreti sanzionatori sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario ed è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. Fanno eccezione i decreti sanzionatori riguardanti le violazioni riguardanti soggetti convenzionati e agenti, distributori ed esercenti nel comparto del gioco nonché il Titolo III del decreto antiriciclaggio, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione”, sottolinea.

“Il progressivo allargamento degli operatori appartenenti al settore del gioco è dovuto alla crescente percezione del rischio a esso connesso a seguito della sua notevole espansione collegata all’utilizzo di nuove e sempre più sofisticate tecnologie. L’analisi nazionale del rischio aggiornata nel 2018 sottolinea come “il comparto del gioco, sia illegale che legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito un’importante forma di sovvenzione”. L’inserimento del settore del gioco tra i destinatari della normativa antiriciclaggio è stato graduale. Il primo ampliamento è avvenuto con il D.lgs. 56/2004 (di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio), che includeva le case da gioco. Con l’emanazione del D.lgs. 231 del 2007 sono stati aggiunti i soggetti che offrono, attraverso la rete Internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro. Tuttavia, il mancato riferimento al possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), pur estendendo potenzialmente l’applicazione della norma a tutti i prestatori di gioco online, di fatto aveva reso pressoché impossibile definire compiutamente il perimetro dei soggetti sottoposti all’obbligo. La riforma del 2017 ha definito con maggior chiarezza non solo i destinatari degli obblighi, ma anche la loro applicazione da parte dei soggetti che popolano la filiera del comparto, tenendo conto delle criticità emerse in passato. La cornice normativa in vigore individua tre macro-categorie di soggetti: a) gli operatori di gioco online, che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica, che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’art. 5, comma 3, del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. L’assoggettamento agli obblighi esula da un criterio territoriale e si applica invece al possesso della concessione pubblica. Peratnto soggetti esteri che offrono i loro servizi in Italia attraverso un sito internet sono automaticamente sottoposti al framework antiriciclaggio italiano. Lo sviluppo di attività “a distanza” costituisce per il legislatore un aspetto sfidante da risolvere: nel caso dei giochi1065 si è scelto di far prevalere un criterio che privilegia il paese di residenza del titolare del conto gioco in base alla presunzione che le informazioni siano più utili per la FIU del paese di residenza di quest’ultimo. Anche se molti operatori esteri titolari di concessione hanno comunque scelto di creare una società italiana, alcuni concessionari non hanno nessun legame “fisico” con l’Italia, pur adeguandosi al rispetto della normativa domestica e inviando SOS all’Unità di Informazione Finanziaria. Per una compiuta definizione del perimetro di applicazione della norma, tuttavia, non è sufficiente considerare la definizione dei soggetti obbligati, in quanto non tutti i giochi sono sottoposti ai presìdi antiriciclaggio. Occorre quindi riferirsi all’“attività di gioco”1066 definita quale “attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica”. Nel caso di questi giochi, infatti, si è ritenuto che la presenza di un’estrazione – istantanea o differita che sia – è già sottoposta a rigide forme di controllo ed è inoltre del tutto disancorata da qualunque abilità del giocatore o da eventi nella sua anche minima disponibilità. Si esclude, pertanto, che possa esserci un effettivo rischio di riciclaggio associato alla realizzazione di tali giochi. Il settore del gambling è popolato da numerosi attori con ruoli e funzioni specifiche che devono essere coinvolti e responsabilizzati, tenendo conto delle rispettive caratteristiche, per garantire un efficace sistema antiriciclaggio. Il Concessionario, definito come colui che offre il gioco online per conto dello Stato, è il soggetto giuridico titolare della Concessione ottenuta a seguito di una procedura di selezione a mezzo gara pubblica indetta dall’ADM e che è autorizzato alla raccolta per giochi pubblici a distanza o anche attraverso una rete fisica di punti di raccolta. Il concessionario non ha contatti diretti con i giocatori, in quanto – nell’ambito della filiera – dà ai gestori (o distributori) il mandato per la distribuzione, l’installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco. Si tratta di imprese private proprietarie degli apparecchi per l’attività di gioco affidati agli esercenti. Il gestore, su incarico del Concessionario, effettua le attività consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi di gioco e nelle azioni necessarie al funzionamento degli stessi presso gli esercizi con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia. Gli esercenti sono i titolari dei punti fisici in cui viene svolta l’attività di gioco. Ad essi spetta l’onere di fornire gli spazi necessari e tutto quanto necessario per consentire il regolare svolgimento delle attività di gioco, in cambio di un corrispettivo. Nel caso dei videoterminali, l’esercente stipula un contratto con il gestore che fornisce l’apparecchio. Le sale sono gestite da uno o più “preposti di sala”, soggetti autorizzati dal Questore e designati dal titolare della licenza. Il preposto costituisce l’interfaccia amministrativa verso le autorità di ispezione e controllo, in quanto è il responsabile diretto della conduzione della sala e di ciò che avviene al suo interno nell’orario di apertura. Nel caso delle norme antiriciclaggio è corresponsabile, unitamente al titolare di licenza, della loro applicazione. L’incarico di preposto decade automaticamente al decadere della titolarità della licenza. Le sue funzioni non sono delegabili. Il preposto di sala: può essere affiancato da un altro soggetto, il cui nominativo dovrà essere indicato nella licenza stessa, e non può abbandonare la sala; ha il controllo e la sorveglianza della sala nonché la responsabilità del corretto funzionamento degli impianti; deve garantire presenza ed assistenza sulle operazioni in sala; controlla l’età degli avventori, il controllo del rispetto della privacy di gioco, il corretto funzionamento della piattaforma di gioco, il corretto funzionamento e collegamento degli apparecchi, la corretta tenuta dei titoli autorizzatori. Alcuni Concessionari si avvalgono di intermediari per la gestione del rapporto con gli esercenti che hanno i requisiti per gestire sale VLT: sono i cosiddetti mandatari VLT. Un singolo mandatario può fungere da intermediario per sale riconducibili a gestori diversi, creando dei legami “invisibili”, in quanto la sua figura non emerge né dagli archivi camerali né dai registri dell’ADM. La gestione delle VLT, inoltre, prevede anche la figura del terzo incaricato del riversamento dell’importo residuo (IRIR). Le VLT sono gestite da piattaforme alle quali affluiscono tutti i dati. Le piattaforme non rientrano tra i soggetti obbligati, ma si configurano come una sorta di società di servizi e non sono considerati interlocutori diretti della UIF e dell’ADM, rendendo più complicata l’acquisizione di informazioni di tipo massivo per l’analisi della corretta gestione di sale e punti fisici. L’inserimento delle piattaforme tra i soggetti obbligati, oltre a rendere disponibili dati di possibile interesse per gli approfondimenti, consentirebbe di avere contezza di ulteriori fenomeni ad alto rischio (es. scollegamento delle macchinette VLT dalla rete telematica dell’ADM). Il comparto gioco è soggetto ai presìdi che caratterizzano l’apparato antiriciclaggio (adeguata verifica, conservazione, invio di operazioni sospette) con alcune specificità che, se da un lato tengono conto delle peculiarità del comparto, dall’altro introducono elementi di novità che potrebbero fornire lo spunto per aggiornare anche le norme applicabili ad altri settori. I presìdi antiriciclaggio riguardano sia il gioco fisico che il gioco online e si applicano sia ai concessionari che ai gestori dei punti fisici, i quali, se da un lato sono direttamente responsabili dell’applicazione di alcuni presìdi, dall’altro devono essere sottoposti a verifica da parte del concessionario in quanto soggetti contrattualizzati. Il decreto antiriciclaggio prevede espressamente all’art.17, comma1, lett. c) che i soggetti obbligati del settore procedono all’adeguata verifica del cliente quando questo compie un’operazione di gioco, definita come “un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro”1067. I successivi artt. 52 e 53 calano tali obblighi nella specificità delle attività e dell’organizzazione del comparto. Nel caso del gioco online, possibile soltanto a seguito dell’apertura di un conto gioco1068, sono richiesti al momento della creazione del conto l’identificazione, la verifica dei dati forniti e la valutazione del profilo di rischio del cliente da parte del concessionario. Il profilo del giocatore deve tenere conto delle informazioni a esso relative (quali l’attività economica svolta, l’area geografica di residenza o il profilo reddituale) e dell’operatività effettuata attraverso un monitoraggio eseguito nel continuo di elementi (quali la modalità di ricarica, i rapporti vincite/prelievi, la coerenza tra le ricariche e il profilo reddituale). La regolamentazione del settore da parte dell’ADM prevede che un giocatore possa aprire, versare e iniziare a giocare online anche senza aver inviato la copia del documento di identità. È tuttavia vietato il prelevamento dei fondi. Se il documento non è inviato dopo 30 giorni dall’apertura del conto, il Concessionario provvede a bloccare il conto che deve essere definitivamente chiuso trascorsi ulteriori 60 giorni senza l’invio del documento. La disciplina impone come unico vincolo che il denaro venga restituito con modalità tracciate. L’art. 53, comma 2, prevede che l’alimentazione del conto avvenga attraverso modalità che permettano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La possibilità di utilizare carte prepagate anonime e le difficoltà connesse con il trasferimento delle informazioni sui numeri e titolari delle carte di pagamento rendono tuttavia molto difficile avere una piena conoscenza della provenienza dei fondi. Nel caso del gioco fisico, l’obbligo di adeguata verifica ricade sull’esercente, che lo adempie attraverso il “preposto di sala”. Per garantire uniformità tra gli esercenti, il Concessionario deve fornire le procedure per il corretto svolgimento dell’adeguata verifica. Sono previsti obblighi diversi a seconda che si tratti di betting oppure di gioco su VLT: nel primo caso la soglia è 2 mila euro, nel secondo 500 euro. L’esistenza di queste soglie unitamente all’espansione del settore del gioco implica che per notevoli i flussi di denaro è impossibile seguire le tracce, individuare l’origine o scoprire i destinatari. Per questo motivo, nonostante gli sforzi fatti, i titoli di gioco possono prestarsi a essere utilizzati in modo improprio per occultare il trasferimento del possesso dei fondi. Sul Concessionario gravano, inoltre, gli obblighi di conservazione delle informazioni raccolte in sede di apertura del conto gioco e di esecuzione delle operazioni sopra le soglie previste. Nel caso del gioco fisico, le informazioni raccolte dagli esercenti devono essere trasmesse al Concessionario entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Gli esercenti sono tenuti comunque a conservare le informazioni in proprio per 2 anni. In questo caso, quindi, la normativa del comparto gioco si differenzia da quanto previsto per altri settori (si pensi ai soggetti convenzionati) in cui il trasferimento delle informazioni al soggetto obbligato costituisce l’unico adempimento previsto. Un’ulteriore particolarità delle norme applicabili al settore gioco prevede la conservazione dell’indirizzo IP dello strumento utilizzato per disporre le operazioni di gioco. L’indirizzo IP è l’informazione che consente di sapere se il titolare di un rapporto sta utilizzando strumenti differenti (pc, cellulare, tablet) per l’accesso ed è ampiamente sfruttata da tutti i soggetti che richiedono la creazione di un account. Al momento, tuttavia, ne è richiesta la conservazione soltanto ai concessionari di gioco. Si tratta, quindi, di una previsione innovativa relativa a informazioni facilmente disponibili che potrebbe essere estesa a tutte le operatività finanziarie effettuate telematicamente. Poiché l’Agenzia dei Monopoli non è considerata dal decreto antiriciclaggio un’Autorità di Vigilanza, non sono state emanate regole che disciplinano in modo specifico la conservazione delle informazioni. Completa il quadro normativo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF. I Concessionari devono dotarsi di procedure interne con cui monitorare l’operatività dei propri clienti e individuare tempestivamente comportamenti sospetti da sottoporre a valutazione. L’individuazione di un’operazione sospetta, infatti, prescinde dal superamento di soglie di importo e deve basarsi su una valutazione complessiva, che tenga conto sia delle caratteristiche oggettive dell’operazione sia del profilo soggettivo del cliente, nonché di ogni altra informazione raccolta e rilevante per l’approfondimento del caso in esame. Il compito degli operatori è agevolato dagli indicatori di anomalia1069 e da due schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi a operatività connesse con il settore dei giochi e delle scommesse diffusi dalla UIF con la collaborazione della GdF e dell’ADM nel 20121070. Tra le anomalie soggettive rilevano eventuali incoerenze riscontrate in sede di adeguata verifica, nonché la presenza di alert quali, per esempio, il coinvolgimento in procedimenti penali. Sotto il profilo oggettivo sono richiamate, tra l’altro, le operatività sovradimensionate rispetto al profilo economico del cliente e le attività di gioco particolarmente concentrate presso un medesimo giocatore od operatore di gioco. Rimane, tuttavia, in capo ai soggetti obbligati la responsabilità di valutare ogni condotta anche se non rispondente a quelle elencate nei suddetti documenti, in quanto l’evoluzione continua di strumenti e prassi impedisce la previsione di una lista esaustiva di tutti i comportamenti forieri di elementi di sospetto”, conclude. cdn/AGIMEG