Tassa Salvasport, Tar Lazio: “ADM dovrà rivedere modalità di calcolo e di applicazione dello 0,5% alla raccolta sulle scommesse betting exchange”

ADM “dovrà rivedere modalità di calcolo e di applicazione dello 0,5% alla raccolta sulle scommesse betting exchange” e sarà tenuta “a dare conto dell’istruttoria al riguardo svolta e del percorso logico motivazionale che abbia condotto l’amministrazione alle determinazioni che è chiamata ad assumere, dando evidenza di aver agito nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (…), optando per una soluzione che sia, al contempo, la più satisfattiva per l’interesse pubblico perseguito e la meno afflittiva per i destinatari della stessa e che, contestualmente, assicuri una sostanziale parità di trattamento tra i concessionari tradizionali e i concessionari di betting exchange, attraverso l’espressa considerazione delle peculiarità della tipologia di scommesse di cui si discorre, dei conseguenti effetti distorsivi (…) che ne possano discendere per il betting exchange dall’applicazione del tributo, nonché di ogni altra soluzione alternativa che ragionevolmente ne possa limitare le ricadute”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie il ricorso avanzato da Betfair, che nello scorso mese di aprile aveva sollevato dubbi sulle modalità e sui termini del versamento del contributo al fondo Salvasport’, previsto dal Dl Rilancio per fronteggiare la crisi del settore sportivo a causa della pandemia, pari allo 0,5% della raccolta derivante dalle scommesse sportive per tutti gli operatori, compresi quelli di betting exchange.
I giudici hanno sottolineato come “l’Agenzia, senza ulteriormente interloquire con i concessionari interessati, il 27 maggio 2021, pubblicava sul proprio sito internet una nuova ‘versione consolidata’ della determinazione direttoriale già annullata con la sentenza n. 4807/2021 (la prot. n. 307276/RU dell’8 settembre 2020), vieppiù, recante la medesima data e lo stesso numero di protocollo, in cui l’amministrazione” si è limitata a “riprodurre pedissequamente le relative originarie previsioni”, omettendo quindi “di ottemperare alle su riportate statuizioni di questo Tribunale”.
“Deve, dunque, per l’effetto ordinarsi all’ADM di dare esecuzione a tale pronuncia – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte – procedendo all’integrale riedizione del potere discrezionale attribuitole dall’art. 217 del d.l. n. 34/2020 (di individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, ivi introdotto, alla “raccolta” delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori), attenendosi alle dettagliate statuizioni già contenute nella decisione n. 4807/2021, come ulteriormente specificate in questa sede di ottemperanza”. lp/AGIMEG