Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dal titolare di un punto scommesse di Taranto, contro il provvedimento della Questura che aveva negato il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di raccolta scommesse tramite apparecchi Vlt.
Alla base del diniego, secondo quanto rilevato dal Tar, vi è la “costante e abituale frequentazione” da parte del richiedente con soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia, anche per reati gravi. Pur non essendo destinatario di condanne personali, il soggetto è stato ritenuto non pienamente affidabile ai fini del rilascio della licenza di pubblica sicurezza.
“La costante frequentazione di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia – si legge nella sentenza – rappresenta una causa, di per sé, idonea ad escludere la piena affidabilità del richiedente, potendo compromettere la corretta conduzione dell’attività e costituire un potenziale rischio per l’ordine pubblico”.
Il giudice ha giudicato “adeguata e proporzionata” la motivazione del provvedimento impugnato, fondato su elementi concreti emersi dall’istruttoria disposta dal Tribunale stesso. In particolare, la Questura aveva evidenziato una rete di contatti abituali con soggetti con precedenti penali, compresi minorenni all’epoca dei fatti, ritenuti sufficienti a motivare la scelta discrezionale di negare la licenza. cdn/AGIMEG

