Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sezione terza, ha emesso un’ordinanza in merito al ricorso presentato da un cittadino contro il Ministero dell’Interno e la Questura, relativo al diniego di un’autorizzazione per la rappresentanza nella conduzione di un’attività di raccolta scommesse tramite apparecchiature elettroniche.
Il ricorso, discusso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, contesta il decreto del Questore, notificato il 1° aprile 2025, che ha respinto la richiesta presentata il 10 gennaio 2025 dal ricorrente, in qualità di legale rappresentante di una società, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il diniego si basava su accertamenti di polizia, ma il ricorrente ne ha contestato la legittimità, chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento, oltre all’annullamento di atti connessi, come il preavviso di diniego e un parziale diniego di accesso agli atti.
Il TAR, ritenendo la causa non ancora matura per una decisione cautelare, ha ordinato alla Questura di depositare, entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, una relazione dettagliata sugli accertamenti alla base del diniego. In particolare, l’Amministrazione dovrà specificare i nominativi dei soggetti con precedenti di polizia frequentati dal ricorrente, identificati durante i controlli, i reati loro ascritti e se alcuni di essi fossero minorenni all’epoca dei fatti.
Il Collegio ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 luglio 2025, sospendendo nel frattempo ogni pronuncia. L’ordinanza sottolinea l’urgenza di chiarimenti per valutare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente, in un procedimento che coinvolge la delicata materia delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.