Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione terza di Lecce, ha respinto l’istanza cautelare presentata da un esercente del Leccese, titolare di un bar con raccolta scommesse, che aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura aveva negato il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. per la prosecuzione dell’attività.
Il ricorso, iscritto al n. 516/2024, era stato proposto contro il decreto emesso dalla Divisione PAS della Questura di Lecce, notificato il 29 gennaio 2024, che rigettava la richiesta presentata a dicembre 2023. L’interessato aveva anche contestato la comunicazione dei motivi ostativi e altri atti connessi.
Il TAR ha ritenuto che, nella fase cautelare, il ricorso non presentasse elementi idonei a giustificare la sospensione del provvedimento. I giudici amministrativi hanno sottolineato come, in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza per le attività di gioco e scommesse, l’Amministrazione disponga di un potere “ampiamente discrezionale”, finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione di fenomeni illeciti.
Determinanti, nella valutazione, sono risultati i gravi precedenti a carico del ricorrente, tra cui un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con controllo elettronico e una lunga serie di procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine economico e il patrimonio, oltre alla presenza di un’interdittiva antimafia emessa nel 2019 dalla Prefettura di Lecce, mai revocata.
Secondo il TAR, tali circostanze forniscono “idonee ragioni impeditive” all’autorizzazione, coerentemente con la finalità preventiva della normativa. La discrezionalità dell’Amministrazione è stata ritenuta immune da profili di manifesta irragionevolezza o illogicità, mentre le osservazioni dell’interessato in risposta al preavviso di diniego sono state giudicate correttamente esaminate.