Tar Puglia: “Il diniego al rilascio della licenza è implicito al provvedimento di cessazione dell’attività di raccolta scommesse”

Una agenzia di scommesse del Comune di Foggia ha presentato un ricorso al Tar della Puglia poiché riteneva che la Pubblica Amministrazione non avesse evaso la richiesta di acquisire la licenza per la raccolta di scommesse. Il tribunale ha affermato: “E’ evidente che il provvedimento del Questore di Foggia, con il quale si ordina alla ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse (per mancanza del requisito della distanza minima da una chiesa parrocchiale, quale previsto dall’art. 7, comma 2, L.R. n. 43/2013) costituisca ex se implicito diniego all’istanza di rilascio della licenza, ex art. 88 T.u.l.p.s., poiché esso si fonda sull’accertamento negativo del medesimo requisito fattuale e giuridico necessario ai fini dell’autorizzazione. Pertanto, non può dirsi che il Questore sia rimasto inerte e silente dinanzi alla richiesta della ricorrente, atteso che il provvedimento di chiusura fa riferimento, nelle premesse, a una richiesta “di essere autorizzato ad esercitare l’attività di Centro trasmissione dati inerenti a giochi di abilità rappresentati esclusivamente da scommesse a quota fissa” che costituisce, se non l’idem petitum, quantomeno il presupposto per il rilascio della licenza, ex art. 88 citato.” Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato e che la Pubblica Amministrazione avesse implicitamente negato la licenza al ricorrente. ac/AGIMEG