Tar Lombardia respinge ricorso ctd collegato a bookmaker austriaco Ulisse Gmbh: “Sistema italiano a doppio binario ha superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale”

“La legislazione ha chiaramente configurato un sistema “a doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale”. Con questa motivazione il Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso di un ctd per l’annullamento del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Cremona con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 Tulps avanzata dal Ricorrente per l’esercizio dell’attività di trasmissione dati, per conto della società Ulisse GmbH, società di nazionalità austriaca, nei locali siti in Offanengo (CR). “Da un lato – sottilineano i giudici – la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che ‘gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione’. Dall’altro, sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del ‘doppio binario’, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza. Sotto l’esposto profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono pertanto prive di fondamento e vanno respinte”. lp/AGIMEG