“Le allegazioni di parte si palesano adeguate a comprovare l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, a fronte del quale non pare che l’interesse pubblico possa subire, nelle more della fase cautelare del giudizio, una corrispondente compromissione”.
E’ quanto ha stabilito il Tar Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) in merito al ricorso presentato da una sala giochi di Bergamo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto con cui è stata sospesa l’attività di sala scommesse/vlt con annessa la somministrazione di alimenti e bevande, per trenta giorni lavorativi, da venerdì 18 marzo 2022 a sabato 16 aprile 2022 compreso.
Per i giudici “il provvedimento impugnato determinerebbe un danno non adeguatamente risarcibile connesso allo sviamento della clientela in relazione alla lunga durata della sospensione”, motivo per il quale il Tar accoglie il ricorso e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 aprile 2022. cr/AGIMEG