Comma 7 “liberalizzati”: per la Cassazione basta confusione con le slot

La Corte di Cassazione interviene ancora sul tema delle sanzioni amministrative relative agli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro e chiarisce un principio destinato ad avere impatto nel settore: non possono essere applicate le sanzioni previste per gli apparecchi con vincita in denaro se non viene dimostrato concretamente che gli apparecchi contestati distribuiscano premi in denaro. È quanto emerge dall’ordinanza n. 15986/2026 della Seconda Sezione Civile, pubblicata il 24 maggio 2026.

La vicenda nasce da un’opposizione del titolare di un’attività di Firenze, assistito dall’avvocato Cino Benelli, proposta davanti al Tribunale di Firenze contro un’ordinanza-ingiunzione con cui era stato imposto il pagamento di una sanzione amministrativa da 10.400 euro, oltre alla confisca di apparecchi da gioco ritenuti irregolari a seguito di controlli effettuati dall’allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato presso un esercizio commerciale.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, gli apparecchi “venivano considerati nel verbale di contestazione come distributivi di vincite di denaro ascrivibili al comma 6 dell’art. 110” e sarebbero risultati “irregolari in quanto non possedevano le caratteristiche prescritte per tale tipologia di appartenenza”.

L’iter giudiziario

Il titolare dell’attività aveva contestato il provvedimento sostenendo che l’Amministrazione non avesse spiegato per quale motivo gli apparecchi dovessero essere considerati distributivi di vincite in denaro. In particolare, nell’opposizione si evidenziava che ADM “non aveva fornito la motivazione per cui riteneva che tali apparecchi distribuissero vincite in denaro e fossero, dunque, riconducibili all’ambito applicativo del comma 6, art. 110”.

Il Tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso già nel 2016, ritenendo l’ordinanza “carente di motivazione in merito alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento che ricondurrebbero gli apparecchi sequestrati al campo applicativo del comma 6 dell’art. 110 T.u.l.p.s.”.

Successivamente la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione, osservando che “non è rinvenibile nel verbale di contestazione alcuna descrizione delle accertate caratteristiche tecniche degli apparecchi che ne consentano la riconducibilità alla norma di cui si contesta la violazione”.

Secondo i giudici di secondo grado, inoltre, ADM non aveva fornito prova concreta della violazione contestata. La sentenza richiamata dalla Cassazione evidenzia infatti che “nonostante l’onere di prova incombente su di essa, l’Agenzia delle Dogane non ha in alcun modo provato la sussistenza concreta dei presupposti della violazione contestata e della sanzione applicata” e che “è emerso pacificamente che gli apparecchi da gioco di cui si discute non distribuissero vincite di danaro”.

ADM ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo che anche gli apparecchi senza vincita in denaro non sarebbero completamente liberalizzati e che esigenze di ordine pubblico, tutela dei consumatori e prevenzione delle dipendenze possano giustificare restrizioni e controlli.

La Suprema Corte, però, ha respinto questa impostazione.

La decisione della CassazioneAvvocato Cino Benelli

 

Nell’ordinanza si legge che “il motivo è infondato” e viene ribadito come, nel caso concreto, fosse chiaro che “due dei quattro apparecchi da gioco ispezionati non distribuissero vincite in danaro”.

La Cassazione sottolinea quindi che la fattispecie rientra nell’articolo 110, comma 7, lettera c) del TULPS, relativo ai giochi leciti “basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi”.

Per questa categoria di apparecchi, osserva la Corte, “la disciplina sopra riportata non prevede, come invece si legge al comma 6 con riferimento ad altri giochi leciti con erogazione di vincite, alcun collegamento con la rete telematica” né “l’attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”.

La Cassazione prende posizione anche rispetto alla giurisprudenza europea richiamata da ADM, chiarendo che le sentenze della Corte di Giustizia UE sul settore delle scommesse non possono essere automaticamente estese agli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro.

Nel ricorso, infatti, ADM aveva sostenuto che esigenze di ordine pubblico, tutela dei consumatori e prevenzione delle dipendenze potessero giustificare limitazioni e controlli anche per gli apparecchi privi di premi in denaro, richiamando alcune storiche decisioni europee sul gioco e sulle scommesse.

La Suprema Corte, però, respinge questa impostazione e precisa che tali precedenti riguardano un ambito diverso rispetto a quello oggetto del giudizio. Nell’ordinanza si legge infatti che risultano “del tutto inconferenti rispetto al caso di specie” le pronunce della Corte di Giustizia UE “rese in tema di raccolte di scommesse e gioco del lotto”, tra cui le cause Placanica e soprattutto “Costa, Cifone”.

Secondo la Cassazione, quindi, non è possibile assimilare gli apparecchi leciti senza vincita in denaro al comparto delle scommesse o del gambling vero e proprio. Proprio questa distinzione porta la Corte a ritenere non giustificabile, in assenza di premi in denaro, l’applicazione delle prescrizioni più restrittive previste per gli apparecchi del comma 6 dell’articolo 110 TULPS.

Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza riguarda poi il richiamo al diritto europeo. La Corte ricorda infatti precedenti secondo cui “il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea”.

Secondo la Cassazione, “la natura lecita del gioco non consente di enucleare un interesse generale per rendere necessario un ulteriore controllo per la messa in esercizio degli apparecchi”.

La Corte aggiunge che “il rilascio di un nulla osta preventivo costituisce, dunque, un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea”.

Infine, viene precisato che “la prestazione del servizio è, quindi, assicurata dalla mera comunicazione da parte dell’esercente, come avviene per tutte le attività economiche oggetto di liberalizzazione”. Con il rigetto del ricorso, la Cassazione ha quindi confermato integralmente la decisione favorevole all’esercente.

“Ormai anche per la Cassazione il comma 7 ha una dignità regolatoria autonoma. Basta confusione con gli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro. Questo è un monito anche per il legislatore del riordino” ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Cino Benelli. sb/AGIMEG