Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso contro il diniego della Questura di Asti al rilascio della licenza per l’esercizio di scommesse sportive in un locale di Canelli, in provincia di Asti. Nel locale era già svolta un’attività di bar e tabacchi con annessa sala slot e vlt. La richiesta presentata alla Questura mirava ad aggiungere anche l’attività di raccolta di scommesse sportive, attraverso una riorganizzazione interna degli spazi.
La Questura ha negato la licenza ritenendo che l’intervento non fosse una semplice modifica dell’attività già esistente, ma una vera e propria nuova apertura di sala scommesse. Il problema principale era la distanza: il locale si trova a soli 38 metri da uno sportello ATM, considerato dalla legge regionale piemontese un luogo sensibile.
La trasformazione del locale
Secondo quanto ricostruito dal TAR, il progetto prevedeva modifiche rilevanti all’organizzazione interna dell’immobile. Le sedute e il bancone bar sarebbero stati rimossi o ridimensionati, mentre sarebbero state realizzate ulteriori sale dedicate alle attività di gioco lecito e scommesse.
Per la ricorrente, non si trattava di una nuova apertura, ma dell’ampliamento o trasformazione di un punto di gioco già autorizzato, senza aumento della superficie e senza installazione di nuove slot machine.
Il Tribunale, però, ha respinto questa impostazione. Secondo i giudici, l’introduzione dell’attività di raccolta delle scommesse avrebbe modificato in modo sostanziale l’offerta commerciale del locale, trasformandolo da punto di gioco collegato a un’attività di bar/tabacchi in una sala destinata in via prevalente o esclusiva al gioco e alle scommesse.
Il limite dei luoghi sensibili
La legge regionale piemontese sul contrasto al gioco d’azzardo patologico vieta nuove aperture di sale giochi, sale scommesse e punti per il gioco a una distanza inferiore da determinati luoghi sensibili. Tra questi rientrano anche gli istituti di credito, gli sportelli ATM e i servizi di trasferimento denaro.
Nel caso esaminato, la distanza dallo sportello Bancomat era pacificamente di 38 metri. Per il TAR, una volta qualificata la trasformazione del locale come nuova apertura, il diniego della licenza diventava un atto dovuto.
I giudici hanno aggiunto che sarebbe contrario alla finalità della legge regionale escludere dal divieto un intervento che introduce un nuovo ramo di attività, cioè la raccolta di scommesse, solo perché nel locale erano già presenti apparecchi VLT.
Nessuna lesione illegittima dell’attività d’impresa
La ricorrente aveva sostenuto anche che il diniego comprimesse in modo irragionevole la libertà di iniziativa economica, impedendo lo sviluppo dell’attività commerciale senza reali ragioni di tutela della salute.
Il TAR ha escluso questa tesi. Secondo la sentenza, il provvedimento della Questura è coerente con la disciplina regionale, che mira a limitare le occasioni di gioco vicino a luoghi considerati sensibili e a contrastare il rischio di ludopatia.
Il Tribunale ha ricordato che i limiti di distanza previsti dalle Regioni per le nuove aperture di sale da gioco sono stati più volte ritenuti compatibili con la Costituzione, perché rispondono a esigenze di tutela della salute pubblica. Il TAR Piemonte ha quindi confermato il diniego della licenza per le scommesse sportive. mg/AGIMEG










