Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso di un’azienda gestore di slot e vlt contro l’ordinanza del Comune di Curno che disciplina gli orari delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro.
Il provvedimento comunale consente l’esercizio delle sale pubbliche da gioco e il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 23. La misura è stata adottata dal sindaco con l’obiettivo di prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico.
La società, che svolge attività di distribuzione del gioco tramite apparecchi installati in diverse sale sul territorio nazionale e anche in una sala a Curno, ha contestato l’ordinanza sostenendo che fosse carente di istruttoria, sproporzionata e discriminatoria rispetto ad altre forme di gioco, come quello online o illegale.
Il potere del sindaco sugli orari
Il TAR ha confermato che il sindaco può regolare gli orari delle sale giochi e degli apparecchi da gioco nell’ambito dei poteri previsti dal Testo unico degli enti locali.
Secondo il Tribunale, la prevenzione della ludopatia rientra tra gli interessi che il Comune può tutelare, anche attraverso la limitazione degli orari. Le sale giochi e gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro sono infatti attività aperte al pubblico e possono essere oggetto di regolazione quando la misura è diretta alla tutela della salute e del benessere della collettività.
I giudici hanno respinto anche la censura secondo cui il Comune avrebbe adottato l’ordinanza senza un’adeguata base istruttoria. La sentenza evidenzia che il Comune ha richiamato dati relativi sia alla provincia di Bergamo sia al territorio comunale di Curno. In particolare, l’ordinanza dava conto della presenza di dieci esercizi con apparecchi da gioco nel Comune e di una spesa pro capite per cittadino maggiorenne molto superiore alla media regionale e nazionale.
Per il TAR, questi elementi sono sufficienti a sostenere l’intervento comunale, anche perché il numero reale delle persone affette da ludopatia può essere più alto rispetto a quello registrato ufficialmente dai servizi sanitari, trattandosi di un fenomeno spesso sommerso.
Nessun obbligo di accordo preventivo con ADM
La società aveva sostenuto anche che il Comune avrebbe dovuto coordinarsi preventivamente con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prima di adottare l’ordinanza.
Il TAR ha escluso che questo coordinamento fosse necessario. L’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017, richiamata dalla società, non è stata recepita con decreto ministeriale e quindi non ha valore vincolante. In ogni caso, nel caso concreto il Comune aveva trasmesso ad ADM una bozza dell’ordinanza, senza ricevere osservazioni.
Il Tribunale ha ritenuto proporzionata anche la scelta di consentire il gioco dalle 9 alle 23, lasciando quindi aperta una fascia giornaliera di quattordici ore consecutive. Secondo i giudici, la misura realizza un equilibrio tra l’interesse economico degli operatori e quello pubblico alla prevenzione del gioco compulsivo. Il fatto che l’utilizzo degli apparecchi sia consentito anche nella fascia serale, fino alle 23, non rende l’ordinanza contraddittoria, ma dimostra anzi il tentativo del Comune di bilanciare le diverse esigenze.
Respinta anche la tesi della disparità di trattamento rispetto al gioco online. Il TAR ha osservato che il Comune non ha il potere di intervenire su quella tipologia di gioco e che ciò non può impedirgli di adottare misure sulle attività che rientrano nella sua competenza.
Il TAR ha quindi respinto integralmente il ricorso, confermando la validità dell’ordinanza comunale sugli orari di sale giochi e apparecchi con vincita in denaro. mg/AGIMEG










