Sono cinque i titolari di esercizi commerciali che hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per annullare il provvedimento che revocava la licenza del Lotto. Il Tribunale ha ribadito: “Il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c. Orbene, ciò premesso, la Sezione ha già chiarito come a tale termine di cinque giorni dal ricevimento dell’apposita diffida – ove così espressamente stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti – debba essere “attribuita una rilevanza determinante nell’economia del rapporto, tanto da comportare, in caso di infruttuoso decorso, la revoca della concessione”, in ragione di una indubbia qualificazione della sua inosservanza in termini di sicura gravità per l’interesse del creditore pubblico, tanto da riconnettervi espressamente la conseguenza della cessazione del relativo rapporto (in tal senso, questa Sezione, sentenza n. 11592/2019, alle cui più ampie motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 74, comma 2, secondo periodo, c.p.a.).” Con questa motivazione il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi e confermato la revoca della concessione del lotto. ac/AGIMEG