Home In Evidenza Scommesse vietate perché troppo vicine a una scuola, il TAR annulla il diniego: “I limiti previsti per le slot non si possono estendere”

Scommesse vietate perché troppo vicine a una scuola, il TAR annulla il diniego: “I limiti previsti per le slot non si possono estendere”

Scommesse e distanziometro in Lombardia, il TAR Brescia annulla il diniego del Comune di Curno

Il distanziometro previsto in Lombardia per gli apparecchi da gioco non può essere esteso dal Comune alla raccolta scommesse. Il TAR di Brescia ha annullato il diniego opposto dal Comune di Curno all’attivazione di un punto scommesse all’interno di una sala VLT già esistente: per i giudici, l’amministrazione ha applicato alle scommesse una limitazione che la legge regionale ha previsto per un’altra attività.

Con una sentenza pubblicata oggi, 27 ottobre 2026, la Seconda sezione ha accolto il ricorso relativo alla società Rio Grande S.r.l., rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe, Giulio di Matteo e Livio Sannino. Il nodo non è stato il riconoscimento di un’esenzione per un esercizio preesistente, ma la distinzione tra raccolta scommesse e installazione di slot e VLT, che non possono essere automaticamente assimilate ai fini delle distanze.

Il caso: le scommesse da affiancare alla sala VLT nel centro commerciale

La società aveva chiesto di attivare la raccolta scommesse nel negozio di via Europa 23, nel centro commerciale “Le Vele”, in affiancamento alla sala da gioco già presente.

Dopo la richiesta di parere preliminare del 10 aprile 2025, il Comune aveva espresso valutazioni negative il 15 e il 28 aprile. Il 22 luglio 2025 era stata presentata una SCIA per l’attività di raccolta scommesse; il successivo 28 luglio l’amministrazione aveva adottato il diniego impugnato.

Gli ostacoli indicati riguardavano la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, con riferimento all’istituto scolastico Azienda Bergamasca Formazione, e il limite di 150 metri dal più vicino insediamento urbanistico residenziale, richiamato dalla programmazione commerciale comunale. In questo secondo caso il Comune aveva individuato l’ambito residenziale “Cascina Carlinga”.

Per il TAR è una nuova apertura, anche se la sala VLT esiste già

Il Tribunale ha chiarito che l’avvio della raccolta scommesse costituisce una nuova apertura quando richiede una specifica autorizzazione, anche se avviene in locali già autorizzati per un’altra tipologia di gioco.

Le scommesse hanno infatti una propria autonomia funzionale, economica e amministrativa rispetto agli apparecchi VLT. La presenza della sala già operativa non elimina quindi la necessità del titolo abilitativo per la nuova attività.

È proprio questa autonomia, però, a impedire di applicare alle scommesse, senza una specifica base normativa, i limiti stabiliti per gli apparecchi.

Il distanziometro lombardo riguarda gli apparecchi

Il Collegio ha esaminato l’articolo 5 della legge regionale Lombardia n. 8/2013 e la relativa disciplina attuativa, individuando l’oggetto del vincolo nella collocazione degli apparecchi per il gioco lecito.

Secondo la sentenza, la normativa regionale non ha assoggettato al medesimo limite l’intero settore del gioco pubblico. Il divieto non può quindi essere esteso per analogia alla raccolta scommesse, trattandosi di una disciplina sfavorevole all’iniziativa economica privata, da interpretare in modo rigoroso.

Il TAR non ha messo in discussione in generale la legittimità del distanziometro come strumento di tutela della salute e dei soggetti vulnerabili. Ha invece censurato l’applicazione del vincolo a un’attività diversa da quella individuata dalla legge lombarda.

TAR Brescia sentenza 1437 del 2026, distanze per apparecchi e raccolta scommesse a Curno

Il Comune non può introdurre autonomamente l’estensione

Per il Tribunale, l’estensione non può essere realizzata neppure attraverso atti di pianificazione urbanistica o ordinanze comunali, in mancanza di una specifica e univoca previsione regionale che autorizzi la restrizione alla raccolta scommesse.

Il potere di pianificare il territorio, ha osservato il Collegio, non consente di creare autonomamente incentivi o disincentivi alle attività economiche private. Né il richiamo alle finalità generali di protezione dei soggetti fragili permette di sostituire alla scelta del legislatore regionale una diversa valutazione dell’amministrazione.

Nel caso esaminato, il Comune ha quindi oltrepassato i propri poteri, assimilando la richiesta di attivare il servizio scommesse alla nuova collocazione di apparecchi da gioco.

Il precedente contenzioso non ha impedito il nuovo ricorso

Il Comune aveva eccepito che la questione fosse già stata affrontata dal TAR nel 2022 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5159/2024. Il Collegio ha respinto l’eccezione: quel giudizio riguardava provvedimenti del 2019-2021, mentre il ricorso attuale ha investito un nuovo diniego, adottato dopo una nuova domanda e un’autonoma istruttoria.

È stata respinta anche l’obiezione sulla mancata impugnazione tempestiva degli atti generali. La contestazione riguardava l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni comunali al caso concreto: la lesione si è prodotta con il diniego, senza che fosse necessario annullare in sé le previsioni pianificatorie.

Annullato il diniego: l’amministrazione dovrà rispettare i principi della sentenza

L’erronea assimilazione tra scommesse e apparecchi ha travolto la motivazione del provvedimento. Il TAR ha pertanto annullato il diniego e compensato integralmente le spese, tenendo conto della peculiarità della vicenda e della complessità del rapporto tra fonti statali, regionali e comunali.

La decisione rimuove il rifiuto impugnato e comporta il nuovo esercizio del potere amministrativo secondo i principi indicati dai giudici. Non equivale al rilascio diretto dell’autorizzazione da parte del Tribunale.

L’esito dipende dalla disciplina lombarda esaminata. Il tema dei limiti di distanza resta oggetto di contenzioso anche in altre regioni, come nella recente vicenda della sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato in un caso relativo alle slot nel Lazio, regolato da una normativa diversa. sb/AGIMEG

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