SuperEnalotto, modifiche al regolamento: senza premi di seconda categoria, il montepremi diviso tra jackpot e fondo gestione

Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore nazionale SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar. E’ quanto contenuto in una Determinazione Direttoriale firmata dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna.

“Visto il provvedimento prot. n. 32048/R.U. del 25 gennaio 2022, con cui l’Agenzia, in linea con quanto previsto dal citato articolo 13, comma 2, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, ha prorogato di ulteriori due mesi e, quindi, fino al 29 marzo 2022, il periodo di sperimentazione della disciplina relativa alle due sopra indicate nuove opportunità di vincita al gioco “SuperEnalotto” e al suo gioco complementare e opzionale “SuperStar”, al fine di “verificare il consolidamento delle risultanze positive ad oggi conseguite dalla novità regolamentare introdotta e di valutare, al contempo, l’opportunità di apportare eventuali necessari correttivi alla disciplina attualmente in vigore”; Vista la determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, con cui sono state apportate, in via sperimentale, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 25/2022 del 26 febbraio 2022, alcune modifiche alla disciplina regolamentare introdotta con la citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, concernenti, in particolare, l’aumento dal 6 al 7 per cento della quota percentuale del montepremi destinato al pagamento delle vincite immediate “WinBox 2” e la variazione della frequenza delle medesime vincite, prevedendo un premio ogni tredici combinazioni abilitate anziché uno ogni dieci; Visto il provvedimento prot. n. 138353/R.U. del 29 marzo 2022, con cui l’Agenzia, in linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, ha prorogato di tre mesi, e, quindi, fino al 28 giugno 2022, il periodo di sperimentazione delle modifiche regolamentari sopra descritte; Vista la nota prot. n. GNTN/51/2022/U dell’11 maggio 2022, con cui la società concessionaria ha proposto di valutare “un intervento sulla percentuale del 5+ versata nel Fondo, portandola a 80%”, al fine di “mantenere il valore del Jackpot SuperEnalotto su valori rilevanti (oltre 100 milioni di Euro), ed aumentare il valore medio del Jackpot di ripartenza”; Considerato che la proposta formulata dal Concessionario è stata frutto di un approfondito esame condotto di concerto tra quest’ultimo e l’Agenzia, in occasione del quale sono stati analizzati, in particolare, i dati statistici relativi all’andamento della raccolta del “SuperEnalotto/SuperStar” e del fondo di gestione, rilevati, con cadenza settimanale, dall’introduzione delle vincite “WinBox 2” e “Seconda Chance”; Considerato il trend positivo della raccolta del “SuperEnalotto/SuperStar” registrato, in particolare, nel corrente periodo di sperimentazione delle vincite “WinBox 2” e “Seconda Chance”, grazie anche ai valori raggiunti dal Jackpot; Considerato, altresì, l’iniziale trend negativo della consistenza del fondo di gestione, registrato subito dopo l’introduzione delle vincite immediate “WinBox 2” e la successiva graduale ripresa dello stesso, a seguito delle modifiche regolamentari introdotte con la citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022; Valutata l’opportunità di garantire una idonea consistenza del fondo di gestione, al fine di assicurare, a seguito dell’avvenuta assegnazione di una vincita di prima categoria, un Jackpot di ripartenza di entità tale da preservare le aspettative di vincita dei giocatori, anche in rapporto al valore del montepremi minimo delle vincite di prima categoria garantito da giochi della stessa tipologia, quali, nello specifico, l’Eurojackpot; Valutata, altresì, l’opportunità di mantenere l’attuale trend positivo della raccolta del “SuperEnalotto” e del conseguente utile erariale, di regola strettamente connessi alla consistenza del Jackpot e, nel corrente periodo di sperimentazione, anche all’apprezzamento, da parte dei giocatori, delle vincite immediate “WinBox 2”; Ritenuto che la modifica della distribuzione percentuale del montepremi delle vincite di seconda categoria non realizzate, di cui all’articolo 4, comma 9, lettere a) e b), del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, sia idonea ad assicurare entrambe le esigenze sopra indicate, ossia la tutela del gioco pubblico e il soddisfacimento dei giocatori; Ritenuto, quindi, congruo ridefinire, per ciascun concorso, in assenza di almeno una vincita di seconda categoria, l’ammontare delle quote percentuali del relativo montepremi da destinare al fondo di gestione e al montepremi di prima categoria, fissandolo, rispettivamente, in misura pari all’80 e al 20 per cento; Ravvisata, quindi, l’opportunità di introdurre, in via provvisoria, durante l’attuale fase di sperimentazione delle vincite “WinBox 2” e “Seconda Chance”, le variazioni regolamentari sopra indicate, apportando, quindi, le conseguenti modifiche al decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 e successive modificazioni”, si legge nella determina.

Il Direttore Generale ha quindi determinato:

“L’articolo 4, comma 9, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma: “9. Per ciascun concorso, in mancanza di almeno una vincita di seconda categoria, il relativo montepremi: a) per il 20 per cento è cumulato con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo; b) per l’80 per cento è accantonato nel fondo di gestione.” 1. L’articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma: “1. Per ciascun concorso, l’importo corrispondente all’80 per cento del montepremi relativo alla vincita di seconda categoria non realizzata, di cui all’articolo 4, comma 9, lettera b) e l’eventuale importo residuo del montepremi di categoria destinato al pagamento delle vincite immediate di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g), è versato nel fondo di gestione dal Concessionario entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura della settimana contabile di riferimento.” 2. L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come provvisoriamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, è sostituito, al terzo periodo, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente terzo periodo: “Ove la giacenza del fondo di gestione, detratti gli importi eventualmente destinati all’integrazione delle quote e al montepremi di prima categoria del concorso successivo, incrementato eventualmente dell’importo corrispondente all’80 per cento del montepremi di seconda categoria non realizzata, non è sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario anticipa l’importo necessario per il loro integrale pagamento.” Le modifiche apportate con la presente determinazione direttoriale sono introdotte, provvisoriamente e in via sperimentale, a decorrere dal concorso n. 79/2022 del 2 luglio 2022. 1. Il periodo di sperimentazione delle modifiche regolamentari apportate alla disciplina del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” con determinazioni direttoriali prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021 e prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022 è prorogato, in linea con quanto da ultimo stabilito dall’articolo 5, comma 2, della citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, di ulteriori tre mesi e, quindi, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 77/2022 del 28 giugno 2022 fino alla chiusura del concorso n. 116/2022 del 27 settembre 2022. 2. Tutte le modifiche regolamentari apportate alla disciplina del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” con la presente determinazione direttoriale nonché con le citate determinazioni direttoriali prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021 e prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022 cessano i propri effetti al termine del periodo di sperimentazione indicato al comma 1 e rimangono invariate le disposizioni all’uopo previste dal decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015”. cdn/AGIMEG