Home Focus Slot e VLT, Sapar: “Legge di stabilità 2015, recente sentenza conferma che non vige più l’obbligo di rinegoziazione dei contratti”

Slot e VLT, Sapar: “Legge di stabilità 2015, recente sentenza conferma che non vige più l’obbligo di rinegoziazione dei contratti”

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“Una recente sentenza relativa al prelievo forzoso di cui alle Legge di Stabilità 2015 ha confermato l’orientamento ormai prevalente in merito al pagamento dei 500 milioni sotto un duplice punto di vista”. È quanto si apprende da Sapar, che ha pubblicato un approfondimento a firma dell’avvocato Francesco Badolato.

“La sentenza in questione verte in modo fondamentale sull’’eliminazione dell’obbligo di rinegoziazione dei contratti tra gli operatori della filiera ai fini della quantificazione del prelievo forzoso da corrispondere in base alla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014 come modificata dall’art.1 comma 921 della Legge 208/2015)”.

“Altro profilo toccato dalla pronuncia in questione, che conferma anche qui un orientamento ormai consolidato, riguarda il fatto che l’onere grava su tutti gli operatori della filiera e non solo sui concessionari di rete”.

“Il Tribunale di Roma, tra le altre con la sentenza 1270/2024, aveva già evidenziato che il prelievo forzoso grava su tutti gli operatori della filiera, non solo sui concessionari”.

Il parere della Corte d’Appello di Milano

“Anche la Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 2245/2024 aveva già precisato quanto segue”.

“Il criterio legale per la ripartizione del prelievo tra gli operatori della filiera si basa esclusivamente sul numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014 e sulla percentuale di partecipazione alla distribuzione del compenso risultante dagli accordi contrattuali”.

“Allo stato attuale dalla giurisprudenza e dalla recente sentenza di cui sopra emerge dunque che:

1)I concessionari sono tenuti al versamento integrale allo Stato, ma possono rivalersi sugli altri operatori della filiera.

2) A seguito della modifica legislativa del 2015 (art.1 comma 921 della Legge 208/2015) non è più necessaria la rinegoziazione dei contratti al fine della determinazione del prelievo forzoso in questione.

3) I gestori/proprietari degli apparecchi sono obbligati al pagamento della quota proporzionale alla loro partecipazione al compenso.

4) Il criterio di calcolo è per la giurisprudenza largamente maggioritaria: (numero apparecchi al 31.12.2014) × (importo unitario per apparecchio stabilito dall’ADM  defalcata la percentuale di compenso contrattuale del gestore)”.

“Inoltre, come precisato anche dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 2382/2025:

“La legittimazione passiva del gestore deriva dai compiti di scassettamento, ossia di recupero delle somme giocate al netto delle vincite. Il gestore, quale unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del concessionario alla raccolta e al versamento delle somme dovute, è tenuto al pagamento dell’intero importo comprensivo anche della quota di competenza degli esercenti commerciali“.

Conclusioni operative

“Da quanto espresso si può concludere che ad oggi per la giurisprudenza maggioritaria:

1)L’obbligo di pagamento grava su tutti gli operatori della filiera (concessionari, gestori/proprietari, esercenti) in base alla loro partecipazione al compenso.

2)La rinegoziazione contrattuale non è più necessaria: il riparto avviene automaticamente in base agli accordi contrattuali del 2015.

3)per la giurisprudenza maggioritaria il criterio di calcolo è rigido: (apparecchi al 31.12.2014) × (€ 1.207,27 per AWP secondo decreto ADM 15.1.2015 defalcata la percentuale di partecipazione al compenso contrattuale).

4)Per la giurisprudenza largamente maggioritaria i proprietari degli apparecchi (gestori) sono tenuti al pagamento anche per la quota degli esercenti (sul punto sono stati operati rilievi in sede di giudizio ma c’è a dire che quasi tutte le pronunce a riguardo hanno concluso sulla esigibilità dell’intera somma verso i gestori, salvo il diritto di rivalsa sugli esercenti).

5)La normativa è stata ritenuta compatibile con il diritto UE e costituzionalmente legittima dalla giurisprudenza consolidata (Sentenza Cgue del 22 Settembre 2022 e le successive in sede di giustizia amministrativa pur a fronte di rilievi sulla costituzionalità di una norma, quella del 2015, sostanzialmente di carattere tributario con contenuto retroattivo inseriti in ricorsi attualmente ancora pendenti innanzi la Corte di Cassazione).

Criticità e osservazioni

“Ciò premesso vanno rimarcate alcune criticità operative legate alla quantificazione del prelievo forzoso in questione ed altri profili”.

“In riferimento alla quantificazione delle somme da pagare si intende fare sommessamente riferimento alla ordinanza con cui, il 17 Novembre 2015, venne rimessa all’attenzione della Corte Costituzionale la modifica di cui alla legge 208/2015 proprio in riferimento alla proporzionalità ai compensi percepiti in quanto da tale atto si evince che si intendeva proprio chiedere alla Corte una pronuncia relativa al un criterio di calcolo basato su una somma fissa ad apparecchio”.

“Ebbene la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125/2018 concluse per la legittimità di un criterio non più basato solo su un criterio fisso ad apparecchio ma anche sulla redditività degli apparecchi ed alla partecipazione al compenso da parte degli operatori”.

“Il criterio di calcolo utilizzato dalla maggior parte dei concessionari oggi è quello della somma fissa per il numero degli apparecchi defalcando poi dalla somma ottenuta una quota percentuale corrispondente alla quota di compenso degli operatori (gestori ed esercenti)”.

“Tale criterio è ritenuto corretto dalla maggior parte degli organi giudiziari chiamati ad esprimersi sulla materia ma pone un problema irrisolto in quanto in tal modo è di fatto restato prevalente il criterio di una somma fissa ad apparecchio che era proprio alla base della pronuncia della Corte costituzionale (che peraltro non è scesa nel concreto non arrivando dunque a pronunciarsi sulle concrete modalità di conteggio operate dai concessionari)”.

“Resta a questo punto anche problematico conciliare quanto affermato dalla maggior parte dei Tribunali e delle Corti d’Appello con il criterio utilizzato da una parte minoritaria di concessionari che hanno proceduto ad un ricalcolo proporzionale ai compensi delle somme da richiedere alla filiera ponendo anche un problema di parità di trattamento tra operatori, tralasciando poi la criticità della situazione di aziende di gestione (soprattutto del nord) che si sono viste aumentare di molto la somma richiesta a differenza di altre insistenti su territori caratterizzati da minori volumi di gioco”.

“Tutti questi ragionamenti vanno poi rapportati al Decreto ADM del 15 Gennaio 2015 che per i concessionari (per tutti i concessionari) ha stabilito invece un criterio rigido di calcolo (numero di apparecchi per 1207,27) per la quantificazione della somma da pagare”.

“In altri termini quindi se da un lato pare attualmente incontrovertibile la fondatezza del prelievo e quindi l’obbligo di pagare in capo ai gestori ed a tutti gli altri operatori della filiera dall’altro restano aperte problematiche operative relative alla modalità di calcolo ed alla parità di trattamento”.

“In conclusione dunque appare chiaro che l’obbligo di pagamento in capo ai gestori è attualmente fondato ma il consiglio che lo scrivente si sente di dare ai medesimi, alla luce della giurisprudenza attualmente consolidatasi, è la verifica in ordine al criterio di quantificazione del dovuto effettivamente utilizzato da parte del concessionario onde addivenire eventualmente ad un accordo sostenibile al fine del rientro dal debito”. sm/AGIMEG

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