Il gestore di un esercizio commerciale si è appellato al Tribunale di Milano per contestare l’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento della sanzione causata dei previsti titoli autorizzatori.
Il Tribunale di Miliano ha specificato che “nell’esercizio in questione veniva esercitata l’attività di raccolta di scommesse tramite un operatore senza licenza ed erano installati otto apparecchi da intrattenimento. La norma prevede sanzioni laddove vi siano questi apparecchi senza le autorizzazioni previste e non c’è dubbio che un luogo dove si esercita la raccolta scommesse debba essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps“.
“Dalla lettura dell’articolo si evince che in un esercizio pubblico presso il quale si raccolgono scommesse è necessaria la licenza di cui all’art. 88 TULPS e che il possesso di questa risulta essere assorbente rispetto alla licenza di cui all’ art.86. Il rilascio da parte della competente Questura della licenza ai sensi dell’art.88 esclude la necessità della licenza ai sensi dell’art.86; ma non può essere il contrario per espressa previsione di legge”.
Inoltre, non merita accoglimento anche “l’asserita eccessività della sanzione, poiché la sanzione di 4.000 euro ad apparecchio è prossima al minimo edittale di 1.500 euro e molto lontana dal massimo di 15.000 euro”.
Per questi motivi il Tribunale di Milano respinge il ricorso e conferma la legittimità delle sanzioni elevate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia. ac/AGIMEG