Il titolare di una sala giochi ha presentato ricorso al Tar del Veneto per chiedere l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto conclusione del procedimento di sospensione dell’attività a causa della reiterata violazione dei limiti orari imposti dal regolamento sui giochi del Comune di Mestre (VE).
Il Tar ha stabilito che “il provvedimento impugnato trova fondamento sul disposto di cui all’art. 15 del Regolamento comunale in materia di giochi, il quale, al secondo comma, dispone che “In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 e 88 TULPS, ovvero la sospensione dell’attività principale all’interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell’attività. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81”.
Per questi motivi il ricorso è stato respinto da Tar del Veneto ed è stata confermata la legittimità del provvedimento impugnato dall’esercente. ac/AGIMEG