Slot, Consiglio di Stato difende limiti orari di Firenze: “Strumento che segue il principio di proporzionalità tra tutela della salute e libera iniziativa economica”

Il titolare di un’attività di giochi di Firenze ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar della Toscana che aveva confermato la legittimità dei limiti orari per le slot imposte dal Comune.

I giudizi di Palazzo Spada hanno ricordato che “spetta al Sindaco il potere di adottare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. Si tratta di questione che ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del TUEL, sollevata con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, sollevata con riferimento alla mancata previsione, nella disciplina dei poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, che questi possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico”.

Inoltre, “il T.a.r. ha bene evidenziato come l’ordinanza impugnata tragga il suo fondamento in autorevoli studi del contesto comunale fiorentino in materia di dipendenza dal gioco, espressamente richiesti dall’amministrazione comunale quale base cognitiva per eventualmente procedere alla adozione di limitazioni all’attività in questione e di contrasto al fenomeno della ludopatia. In particolare, il citato studio dell’Università di Firenze ha definito una situazione di particolare diffusione del gioco sul territorio comunale di per sé tale da giustificare l’intervento dell’amministrazione”.

Infine, tali scelte non “appaiono in contrasto con il principio di proporzionalità e con il necessario bilanciamento tra tutela della salute e libera iniziativa economica privata. Nella specie, la limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale. È quindi da ritenere proporzionata la scelta del Comune, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo prefissato e giustifica il sacrificio imposto al diritto di impresa dei privati”.

Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e confermata quindi la validità della sentenza emessa dal Tar della Toscana. ac/AGIMEG