Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato contro il Comune di Cesena per la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna in cui veniva impugnata l’ordinanza avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di apertura sale Giochi autorizzate a sensi dell’art. 86 e 88 TULPS 1931 e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui agli art. 110 c. 6 TULPS 1931 installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 TULPS 1931”. Ne veniva lamentata l’eccessiva gravosità sotto il profilo economico-professionale.
Nello specifico l’ordinanza limita gli orari degli apparecchi da gioco “dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi”.
Non fondati i motivi di appello con cui viene contestata la “statuizione resa dal primo giudice in ordine alle spese di soccombenza, pari ad euro 6.000,00, in quanto ritenuta sproporzionata rispetto al valore della controversia” e “la carenza motivazionale della sentenza di primo grado, che si limiterebbe a richiamare un proprio precedente relativo ad un diverso ricorso proposto avverso analoga ordinanza sindacale del Comune di Faenza”.
“Nella fattispecie in esame, invero, la previsione di una limitazione oraria mira inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale.
Nel caso di specie, la determinazione del Sindaco di Cesena si è basata su un’adeguata istruttoria (come si è già detto, i provvedimenti si fondano su una relazione scientifica dell’Azienda Sanitaria Locale della Romagna, che evidenzia una preoccupante crescita del fenomeno anche nel territorio comunale di Cesena) e su una equilibrata ponderazione dei plurimi interessi in gioco, senza mortificare l’iniziativa economica dei soggetti coinvolti.
In effetti, mediante la riduzione degli orari viene limitata l’offerta di gioco senza tuttavia sacrificare eccessivamente l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco, i quali possono usufruire di un’ampia fascia oraria per l’apertura al pubblico dell’esercizio (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi).
La relazione certifica, riportando in modo puntuale cifre e statistiche, che gli utenti trattati dal reparto Dipendenze Patologiche di Cesena sono aumentati progressivamente nel corso degli ultimi anni: al riguardo, va rammentato che ai fini della legittimità del provvedimento non era onere dell’amministrazione dimostrare che gli apparecchi da gioco oggetto di regolamentazione oraria fossero più o meno pericolosi rispetto ad altri servizi di gioco, essendo circostanza notoria che gli apparecchi sul cui utilizzo incide l’atto impugnato concorrano in misure incisiva ad accrescere il diffondersi e l’acuirsi delle ludopatie.
Neppure determina l’illegittimità dell’atto la circostanza che il Sindaco di Cesena si sia limitato a provvedere nei limiti della sua competenza territoriale, ancorché asseritamente più circoscritta di quella della Ausl di riferimento, dal momento che il suddetto organo agiva nell’osservanza del principio di territorialità”, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG