“I provvedimenti amministrativi che dispongono la decadenza di una preesistente autorizzazione all’esercizio di una attività di gioco lecito, per la sopravvenuta contrarietà della stessa ad una norma entrata in vigore in seguito (…) non possono dirsi retroattivi, né lesivi di un affidamento legittimo tutelabile in favore del privato, prevalendo comunque le esigenze pubblicistiche sottese alla normativa sopravvenuta”.
Con questa motivazione il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di una sala giochi di Parma contro l’ordinanza del Comune e di ogni altro provvedimento tra cui la Deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” e le Deliberazioni comunali di mappatura dei c.d. luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, con successiva elencazione degli esercizi posti a distanza inferiore di 500 metri da essi.
“Il principio di irretroattività – ricordano i giudici – ha valore assoluto solo in ambito penale, attesa l’importanza ed inderogabilità degli interessi coinvolti, mentre in materia civile tale principio non ha mai assunto, nel nostro ordinamento, la dignità di norma costituzionale. In ogni caso, né la L.R. n. 5 del 2013, né le successive Determinazioni regionali attuative (in particolare la Deliberazione di G.R. n. 831/2017), possono dirsi ad avviso del Collegio retroattive”.
Inoltre, in merito al lamentato effetto espulsivo della legge regionale, per il Tar “valutandosi l’eventuale effetto espulsivo, non solo a livello regionale o provinciale, ma anche strettamente comunale, dalla perizia di parte ricorrente emerge che esistono altri luoghi del territorio comunale in cui è possibile delocalizzazione l’attività nel rispetto del criterio distanziometrico, né possano rilevare a dimostrazione del lamentato effetto espulsivo, le eventuali valutazioni imprenditoriali circa l’economicità dello spostamento“.
Per questi motivi il Tar Emilia Romagna – sezione staccata di Parma (Sezione Prima) – definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge. cr/AGIMEG