Scommesse, Tar Parma boccia un altro ricorso di un Ctd. “Può chiedere la licenza di PS solo chi ha già la concessione”

Il Tar Parma emette una seconda sentenza nei confronti di un altro Ctd collegato a un bookmaker estero che aveva richiesto la licenza di pubblica sicurezza. In questo caso il centro si trovava nella stessa Parma. I giudici hanno confermato ancora una volta la legittimità del sistema del “doppio binario”, ovvero la norma che consente di ottenere la licenza di pubblica sicurezza solamente a quegli operatori che siano già in possesso di una concessione per la raccolta delle scommesse. Tale sistema “risulta del tutto legittimo e, dunque, il provvedimento impugnato è immune dal denunciato vizio di contrarietà ai principi di proporzionalità e concorrenza” si legge nella sentenza. I giudici citano anche una sentenza del Tar Liguria del 2018, e scrivono che “Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Da un lato, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. III, con sentenza 12 settembre 2013, n. 660/11, ha affermato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. Dall’altro, sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio -autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza”. lp/AGIMEG