L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per contestare la sentenza del Tar della Calabria che aveva ritenuto sproporzionata la cancellazione dall’elenco Ries di un operatore di gioco per un solo tardivo versamento di quanto dovuto all’Amministrazione.
I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “i motivi della disposta cancellazione sono in realtà riconducibili ad un’unica contestazione mossa alla società appellata, quella di non aver provveduto al versamento della somma di euro centocinquanta, dovuta a titolo di iscrizione annuale per il 2019″.
“Da essa l’amministrazione appellante ha evinto due motivi che imponevano detto provvedimento sanzionatorio, il primo dei quali era l’espressa comminatoria della cancellazione prescritta dall’art.11 del Decreto Direttoriale del Ministero Economia e Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli, in caso di mancato versamento. Il secondo era, in ogni caso, la falsa attestazione che sarebbe contenuta nell’autocertificazione allegata alla domanda di rinnovo dell’iscrizione, che certificava l’avvenuta effettuazione del versamento, contrariamente al vero”.
“In realtà – spiega il Consiglio di Stato – nessuno dei due argomenti resiste all’obiezione che quello contestato, alla luce del rapporto tra le notevoli somme movimentate dall’attività economica dell’appellata e l’esiguità della somma il cui versamento risulta omesso, fosse un errore scusabile, come tale regolarizzabile e per il quale, in ogni caso, la sanzione della cancellazione risultava non conforme al principio di proporzionalità“.
Dunque “l’errore era, valutato con ragionevolezza, scusabile, ed a fortiori era sproporzionata la disposta cancellazione, almeno senza che fosse preceduta da un invito alla regolarizzazione. Possibilità di regolarizzazione che nel caso di specie andava vieppiù concessa, trattandosi di pagamento rateale annuale che rendeva più probabile la commissione di errori ed omissioni involontarie, (e scusabili), rispetto ad un debito con scadenza una tantum”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare l’appello e confermare quanto stabilito dal Tar della Calabria, ovvero che fosse sproporzionato cancellare dall’elenco il titolare dell’esercizio che raccoglie gioco attraverso le slot per un solo tardivo versamento per un errore scusabile. ac/AGIMEG