Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare presentato da una società contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo alla decadenza della concessione per il gioco del bingo in regime di proroga.
La società aveva impugnato il provvedimento ADM del 9 dicembre 2025. L’atto disponeva la decadenza della convenzione di concessione, oltre agli atti collegati. Si tratta di: avvio del procedimento, incameramento parziale del deposito cauzionale e contestazione per la mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024.
La decisione del Consiglio di Stato
Secondo i giudici di Palazzo Spada, le censure sollevate dalla società riguardano profili istruttori e valutativi non immediatamente risolvibili, la cui ricostruzione fattuale e giuridica risulta decisiva ai fini della decisione di merito.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora. I giudici hanno osservato che l’immediata esecuzione del provvedimento avrebbe potuto produrre effetti pregiudizievoli non facilmente reversibili. Col rischio, quindi, di compromettere in concreto l’utilità della successiva decisione di merito.
Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha quindi disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Ha riformato l’ordinanza del TAR Lazio e accolto l’istanza cautelare presentata in primo grado.
Le spese del doppio grado cautelare risultano compensate. Il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. sm/AGIMEG










