Slot, Tar Lazio: “Cancellazione da elenco Ries per ritardo nei versamenti viola principio proporzionalità”

Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per contestare il provvedimento del 29 maggio 2019 notificato in data 31.05.2019 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna – Sezione Operativa Territoriale di Nuoro, con cui veniva disposta e comunicata la cancellazione dall’elenco Ries.

Il Tribunale ha ricordato che come altre sentenze passate dimostrano “ritiene fondata la censura dedotta in relazione alla violazione del principio di proporzionalità”.

“Nella fattispecie, con il gravato provvedimento, l’Amministrazione ha disposto la cancellazione dell’impresa ricorrente dall’albo cd. Ries, ai sensi degli artt.4-11 del decreto direttoriale Aams prot.n.31857 del 9.9.2011 che, in attuazione dell’art.1, co.533-bis della L.n.206/205, stabilisce i requisiti per l’iscrizione al suddetto albo e per il rinnovo con periodicità annuale. La cancellazione, peraltro, comporta il divieto di re-iscrizione dell’operatore per un quinquennio, ai sensi dell’art.5, co.1, lett. d) del summenzionato decreto direttoriale”.

In conclusione, “come rilevato in precedenti della Sezione (cfr. sentenze 7593/2020, 8198/2020, 7849/2020), il provvedimento di cancellazione, a fronte dell’esiguo importo non versato (euro 150,00) e delle conseguenze assai afflittive che produce per l’interessato (la cancellazione per un intero quinquennio), si pone in violazione del principio di proporzionalità“.

Con queste motivazioni è stato accolto il ricorso dell’esercente e annulla il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG