“Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110 TULPS, chi si impossessi dei proventi (tutti i proventi, senza distinzioni tra quote tributarie e suo profitto) del gioco, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione“.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un gestore di apparecchi di intrattenimento che “rivestendo la qualità di incaricato di un pubblico servizio, avrebbe omesso di versare” al concessionario dei riferimento i proventi del gioco d’azzardo mediante apparecchi di divertimento – e si sarebbe quindi appropriato la somma di euro 281.293,61 per l’anno 2014, dovuta quale ‘quota legge stabilità’ ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″.
Con ordinanza del dicembre 2019 il tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri di Novara confermava il decreto con cui il GIP aveva disposto, nei confronti del ricorrente indagato, il sequestro preventivo della somma, ritenuta profitto del reato di peculato.
I supremi giudici hanno disposto che il “ricorso è infondato. Il ricorrente (…) operava nella gestione e raccolta del denaro derivante dal gioco praticato mediante apparecchi slot machine per conto di una concessionaria statale, ed in qualità di gestore avrebbe omesso di trasferire alla concessionaria, anche le somme costituenti la c.d. ‘quota di stabilità’, cioè quella parte di incasso, diversa dal PREU, prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 649, poi abrogato dalla legge di stabilità 2016), rappresentata dalla riduzione dei compensi e degli aggi stabiliti in favore dei concessionari e dei soggetti che operano, secondo le rispettive competenze, nella gestione e raccolta del denaro rinveniente dal gioco praticato mediante apparecchi comunemente denominati slot machine”.
La Cassazione ricorda come “le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito come integri il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi (tutti i proventi, senza distinzioni tra quote tributarie e suo profitto) del gioco, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione”. cr/AGIMEG