Slot, Cassazione su Preu non dovuto: “Gestore è estraneo al rapporto tributario, solo il concessionario è soggetto passivo d’imposta rispetto al prelievo erariale unico”

“Il gestore è estraneo al rapporto tributario: solo il concessionario è soggetto passivo d’imposta rispetto al PREU”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un gestore di apparecchi da intrattenimento contro l’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, in merito ad un rimborso Preu non dovuto per l’anno 2008.

La Suprema Corte evidenzia come “da un lato, il gestore è estraneo al rapporto tributario: solo il concessionario è soggetto passivo d’imposta rispetto al PREU; dall’altro, egli partecipa, in posizione ausiliaria e dipendente rispetto al concessionario, all’attività di quest’ultimo (di agente contabile) per la contabilizzazione delle giocate, delle vincite e del PREU, somme – tutte – che deve porre a disposizione del concessionario a scadenze concordate”.

“Appare evidente, dunque, che non è prefigurabile in capo alla società ricorrente né la titolarità passiva del PREU, né, in alcun modo, un rapporto di sostituzione d’imposta rispetto al concessionario”.

“L’art. 39, comma 13, d.l. n. 269 del 2003, nel testo modificato dall’art. 1, comma 81, della I. n. 296 del 2006, ratione temporis vigente, prevede (…) che a decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari (…). Il successivo d.m. 12/04/2007 del Ministero delle Finanze, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione del prelievo PREU, inoltre, prevede che è compito del concessionario determinare la base imponibile ed il PREU per ciascun periodo contabile e per l’intero anno solare (art. 3), e stabilisce una varietà di compiti e adempimenti in capo al concessionario per le diverse evenienze. Ne deriva che, contrariamente all’assunto della parte ricorrente, la titolarità passiva dell’imposta non è a carico del gestore, né il concessionario opera, nel provvedere ai versamenti dovuti, come sostituto d’imposta, trattandosi di obbligazione sua propria. Il gestore quindi, è colui che ha la disponibilità materiale delle somme contenute nei singoli apparecchi, che deve mettere a disposizione del concessionario”.

“Ne deriva l’estraneità della disciplina di cui all’art. 40 d.P.R. n. 640 del 1972 alla domanda della parte, risolvendosi la questione – ove investa l’entità delle somme effettivamente riconosciute dal concessionario al gestore – in una controversia tra le parti (gestore e concessionario), cui resta estranea l’Amministrazione finanziaria”. cr/AGIMEG