Senato: divieto di installazione e di utilizzo di slot all’interno dei locali pubblici. Ecco il TESTO INTEGRALE del ddl Noi Moderati sul gioco

Divieto di installazione e di utilizzo di slot all’interno dei locali pubblici e sanzioni fino a 6mila euro ad apparecchio per le irregolarità. Al Senato arriva il Disegno di Legge d’iniziativa del senatore De Poli “Modifiche all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo nei locali pubblici”.

“Il presente disegno di legge mo­difica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machine all’interno dei locali pubblici per mezzo: – dell’abrogazione delle lettere a) e abis) del comma 6 dell’articolo 110, che at­tualmente considerano lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l’utilizzo delle slot-machine nei locali pubblici; – della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 110, che recita: « L’installazione e l’uso di apparecchi e con­gegni automatici, semiautomatici ed elettro­nici da gioco d’azzardo sono vietati nei luo­ghi pubblici o aperti al pubblico e nei cir­coli ed associazioni di qualunque specie ». Il presente disegno di legge modifica inol­tre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribui­sce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in cir­coli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento di cui al comma 5 dello stesso articolo 110, con riferimento ai quali sono comunque fatte salve le sanzioni penali previste per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle ca­ratteristiche e alle prescrizioni indicate nel testo unico e nelle relative disposizioni at­tuative, è punito con la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consen­tendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qua­lunque specie di apparecchi o congegni con­ formi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico, corri­ sponde, a fronte delle vincite, premi in de­naro o di altra specie diversi da quelli am­messi. Infine, il disegno di legge introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori pre­visti dalla normativa vigente o non rispon­denti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti”.

Ecco il testo integrale:

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’intensa fase di in­centivazione e legalizzazione del gioco d’az­zardo. Tutte queste forme di gioco sono am­messe nella maggior parte dei Paesi del mondo: l’indotto economico prodotto è co­lossale, con un sensibile impatto sociale, e costituisce a tutti gli effetti una fiorente in­dustria (una delle maggiori del pianeta per volume di denaro) soprattutto in Europa, Asia e Stati Uniti d’America. Anche in Italia il gioco d’azzardo e le scommesse in generale (corse, sport, lotte­ rie) rappresentano un’attività assai praticata; non di meno, tale diffusione ha inevitabil­mente comportato un incremento di soggetti precipitati nel vortice delle patologie legate a tale pratica. Infatti, quello che era stato inventato come un piacevole passatempo ha purtroppo prodotto in alcune persone forme di dipen­denza patologica del tutto simili all’abuso di alcolici o sostanze stupefacenti. Questi fenomeni sono influenzati sia dalla disponibilità del gioco d’azzardo che dalla durata della disponibilità. Ne consegue che all’aumento dell’offerta e della disponibilità del gioco d’azzardo legalizzato corrisponde un correlato aumento di forme di gioco d’azzardo patologico. Il problema dell’aumento di offerta nel nostro Paese è già stato accennato: a tal pro­posito non può non sollevare preoccupazioni la circostanza che negli ultimi 10-15 anni, anche per effetto dell’introduzione di sempre nuove forme di scommesse, lotterie e giochi elettronici, il fenomeno in Italia ha cono­sciuto una costante e forte espansione. Il presente disegno di legge introduce il divieto di installazione dei sistemi di gioco d’azzardo elettronico (cosiddette slot-ma­ chine) in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni, nell’intento di rispondere a una pluralità di esigenze. A livello individuale il divieto si propone di porre rimedio ai gravi effetti che l’assuefazione a queste forme di gioco d’azzardo produce. Le frequenti ripetizioni di partite e di ma­novre sempre uguali rischiano di alienare il giocatore dalla realtà, assecondando lo strut­turarsi nella sua psiche di comportamenti di natura compulsiva che si accompagnano a: – crescente necessità di aumentare la disponibilità del denaro con cui si gioca per raggiungere i livelli di eccitazione desiderati; – ansia e irritabilità in mancanza di gioco d’azzardo; – ricorso a comportamenti illegali quali furti e frodi; – richiesta ad altri di denaro per affron­tare i debiti da gioco; – perdita di relazioni importanti a causa del gioco. A livello collettivo tollerare queste forme di gioco d’azzardo non fa che assecondare la proliferazione di ambienti che instaurano pericolosi legami con una criminalità orga­nizzata che si è ormai impossessata della gestione di questa proficua attività, che ge­nera essa stessa quella richiesta di liquidità che diviene poi facile preda dell’usura ge­stita e controllata dalla criminalità organiz­zata medesima. Pertanto, il presente disegno di legge mo­difica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machine all’interno dei locali pubblici per mezzo: – dell’abrogazione delle lettere a) e abis) del comma 6 dell’articolo 110, che at­tualmente considerano lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l’utilizzo delle slot-machine nei locali pubblici; – della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 110, che recita: « L’installazione e l’uso di apparecchi e con­gegni automatici, semiautomatici ed elettro­nici da gioco d’azzardo sono vietati nei luo­ghi pubblici o aperti al pubblico e nei cir­coli ed associazioni di qualunque specie ». Il presente disegno di legge modifica inol­tre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribui­sce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in cir­coli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento di cui al comma 5 dello stesso articolo 110, con riferimento ai quali sono comunque fatte salve le sanzioni penali previste per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle ca­ratteristiche e alle prescrizioni indicate nel testo unico e nelle relative disposizioni at­tuative, è punito con la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consen­tendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qua­lunque specie di apparecchi o congegni con­ formi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico, corri­ sponde, a fronte delle vincite, premi in de­naro o di altra specie diversi da quelli am­messi. Infine, il disegno di legge introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori pre­visti dalla normativa vigente o non rispon­denti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono appor­ tate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato »; b) al comma 6, le lettere a) e a-bis) sono abrogate; c) al comma 9: 1) l’alinea è sostituito dal seguente: « In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni: »; 2) la lettera c) è sostituita dalla se­guente: « c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, con riferimento ai quali restano ferme le sanzioni penali previste per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi »; d) il comma 9-bis è sostituito dal se­guente: « 9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso ». cdn/AGIMEG