Scommesse, Tar Sicilia conferma revoca licenza ad un corner di Palermo: “Venuto meno il presupposto oggettivo di esercizio di punto di gioco come attività secondaria”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un centro copisteria di Palermo, confermando la revoca della licenza di pubblica sicurezza per la gestione di un punto di raccolta scommesse sportivo. La decisione, assunta dalla Sezione Terza del TAR Sicilia, verte su un caso che ha visto coinvolte la Prefettura, la Questura e il Ministero dell’Interno.

La vicenda risale al dicembre 2020, quando la Questura di Palermo ha notificato il provvedimento di revoca della licenza, motivandolo con i risultati di un sopralluogo effettuato il 31 ottobre dello stesso anno. Secondo quanto riportato, è emerso che “l’unica attività prevalente esercitata all’interno fosse quella di un centro scommesse”, in contrasto con l’autorizzazione inizialmente rilasciata per un’attività di copisteria con un corner sportivo secondario. La ricorrente aveva già presentato un ricorso gerarchico al Prefetto, che era stato rigettato, e successivamente si era rivolta al TAR.

Durante il procedimento, la difesa della titolare aveva sottolineato come gli spazi dedicati all’attività di copisteria non fossero stati modificati rispetto al momento del rilascio della licenza, evidenziando che “l’unica variazione riguarda il grado di brandizzazione esterno ed interno al locale”. Tuttavia, secondo la Polizia amministrativa, i rilievi effettuati durante il sopralluogo avevano mostrato una prevalenza assoluta dell’attività di scommesse, con la presenza di sei postazioni, otto monitor, tre slot machine e una sola fotocopiatrice. La pubblicizzazione del locale come “Sisal Matchpoint” ha ulteriormente avvalorato la tesi della sopravvenuta insussistenza delle condizioni previste per il mantenimento della licenza.

Il TAR ha ritenuto il provvedimento di revoca congruamente motivato e in linea con l’articolo 10 del Regio Decreto del 1931, n. 773, che consente la revoca delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso da parte del titolare. “Non sussistono più le condizioni su cui si fondava il rilascio della licenza revocata, essendo venuto meno il presupposto oggettivo per l’esercizio dell’attività di punto di gioco sportivo quale attività secondaria”, si legge nella sentenza.

Per questi motivi il Tar della Sicilia ha deciso di rigettare il ricorso e confermare i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG