Scommesse, Tar Sardegna: “Il subingresso equivale a nuova installazione e fa rientrare l’attività nella disciplina del distanziometro”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha rigettato l’istanza cautelare presentata contro il provvedimento con cui la Questura aveva negato il rilascio della licenza per la raccolta di scommesse, ai sensi dell’articolo 88 del TULPS. Al centro della controversia, l’ubicazione dell’attività in una zona a distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili, in violazione della normativa regionale vigente.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il diniego sarebbe conforme all’art. 12 della Legge Regionale n. 2/2019, che stabilisce limiti precisi in termini di distanze minime da scuole, luoghi di culto e altri centri sensibili. In particolare, il ricorrente aveva stipulato un nuovo contratto con un concessionario autorizzato in data successiva all’entrata in vigore della legge regionale, circostanza che rende applicabili i vincoli distanziometrici.

Il Tar ha ritenuto che, sulla base di un primo esame proprio della fase cautelare, non vi fossero sufficienti elementi giuridici per sospendere il provvedimento, né per escludere l’applicabilità delle norme regionali al caso in esame. Le verifiche effettuate dalla Polizia Locale del Comune interessato avrebbero infatti accertato il mancato rispetto delle distanze richieste.

E’ stato inoltre sottolineato come, in assenza di una licenza precedentemente attiva in capo allo stesso soggetto e priva di discontinuità contrattuale, la nuova installazione debba ritenersi soggetta integralmente alla normativa sopravvenuta.

Il giudice amministrativo ha infine richiamato l’orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui anche i punti scommesse rientrano nell’ambito delle attività soggette alla disciplina del distanziometro. Alla luce di tali elementi, il Tar ha respinto l’istanza. ac/AGIMEG